Comm. trib. prov. Bari, sez. VIII, 12 maggio 2006, n. 24 (massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 62 – sexies, d. l. 30 agosto 1993, n. 331, è sufficiente per rendere edotto il contribuente del fatto che l’ufficio ha proceduto all’accertamento del maggior reddito sulla base delle risultanze degli studi di settore.
Ove sussistano gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, grava sul contribuente l’onere di dedurre e dimostrare, in giudizio, le ragioni che, nel caso specifico, abbiano legittimato lo scostamento.
Ai fini dell’accertamento dei redditi, lo studio di settore è uno strumento matematico – statistico inaffidabile, ogni qual volta ne sia resa necessaria la sostituzione con un nuovo studio, non solo per effettuarne la revisione e l’aggiornamento, ma soprattutto per introdurre elementi correttivi che tengano conto di una crisi strutturale del settore economico considerato.
La revisione dello studio e la sua limitata applicabilità portano ad escludere che ricorrano gli elementi richiesti dall’art. 62 sexies per fondare l’avviso di accertamento sulla sola ed esclusiva applicazione dello specifico studio di settore.