200707.22
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Gli accertamenti standardizzati: la cosiddetta “Visentini-ter”

SOMMARIO: 1. Presupposti per l’applicazione del regime forfetario (1° comma). – 1.1. Calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità (art. 18, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). – 1.2. Inapplicabilità del regime forfetario al fallimento. – 2. Facoltà di opzione per il regime ordinario (16° comma). – 2.1. Trasformazione di una società di capitali in società di persone. – 2.2. Sanatoria ex art. 8, 1° comma, d.l. 14 marzo 1988, n. 70. – 2.3. Errore nelle modalità di scelta del regime fiscale. – 2.4. Riordino della disciplina dell’opzione del regime contabile (art. 1, 1° comma, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442; art. 4, l. 21 novembre 2000, n. 342). – 2.5. Conseguenze del mancato assolvimento dell’onere di comunicazione del regime prescelto in seno alla dichiarazione dei redditi ex 16° comma – 2.6. Ammissibilità della detraibilità iva secondo il regime ordinario senza l’esercizio dell’opzione ex 16° comma da parte del rappresentante fiscale iva. – 3. Regime forfetario di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto (1°-8° comma), del reddito d’impresa (9° comma) e del reddito di lavoro autonomo (10° comma). – 3.1. Individuazione dell’attività svolta ai fini dell’applicazione dei coefficienti di detrazione. – 3.2. Tassatività delle ipotesi di ulteriore detrazione forfetaria (3o comma). – 3.3. Diritto alla ulteriore detrazione forfetaria in caso di trasporti internazionali (3° comma). – 3.4. Facoltà di acquisizione o importazione di beni o servizi in sospensione d’imposta (4° comma). – 3.5. Esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (6o comma). – 4. Metodo di accertamento di tipo induttivo (29° comma). – 4.1. Vaglio della Corte costituzionale. – 4.2. Applicabilità retroattiva. – 4.3. Rapporti con altre metodologie di accertamento (artt. 38, 4° comma, e 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). – 4.4. Preventiva verifica della regolarità delle scritture contabili. – 4.5. Utilizzabilità di dati ed elementi di natura contabile rilevati dalla Guardia di finanza in sede di verifica. – 4.6. Rettifica delle rimanenze. Rapporto con la disciplina di cui all’art. 13, 2°-8° comma, d.l. 2 marzo 1989, n. 69. – 4.7. Modalità di applicazione dell’accertamento induttivo. Deduzione dei costi dai ricavi secondo il sistema ordinario ex art. 75 t.u.i.r. Esclusione del cumulo con la deduzione forfetaria prevista dal regime agevolato. – 4.8. Ammissibilità del ricorso da parte dell’ufficio a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. presunzioni supersemplici). Configurabilità dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. – 5. La richiesta di chiarimenti (29° comma). – 5.1. Corte costituzionale. – 5.2. Giurisprudenza di merito. – 5.3. Giurisprudenza di legittimità. – 6. Obbligo di motivazione dell’avviso, con indicazione dei fatti posti a fondamento delle presunzioni e degli chiarimenti forniti dal contribuente (29° comma). – 7. Il criterio presuntivo di determinazione forfetaria del reddito d’impresa quale fondamento della previsione penale. Valenza sostanziale della previsione tributaria. – 8. Omessa fatturazione passiva ai fini iva (26° comma). – 8.1. Vaglio della Corte costituzionale. – 8.2. Omessa fatturazione di operazioni esenti o non imponibili. – 8.3. Configurabilità del reato in caso di inosservanza dell’obbligo di acquisizione della fattura (c.d. fatturazione passiva). Onere della prova. – 8.4. Esclusione della depenalizzazione in virtù della l. 24 novembre 1981, n. 689. – 8.5. Applicabilità del termine triennale di prescrizione del reato di cui all’art. 16, l. 7 gennaio 1929, n. 4. – 8.6. Computo dei periodi di sospensione del procedimento e della prescrizione dal 1989 al 1995. – 9. Falsità dell’attestazione di cui al 17° comma (27° comma, abrogato). Applicabilità della l. 7 agosto 1982, n. 516 (28° comma, abrogato). Omessa indicazione degli elementi di cui al 29° comma (30° comma). – 9.1. Falsa indicazione degli elementi richiesti nella dichiarazione. Struttura del reato. Inapplicabilità dell’amnistia ex d.p.r. 12 aprile 1990, n. 75. – 9.2. Omessa indicazione degli elementi richiesti nella dichiarazione. – 9.3. Omessa sottoscrizione della dichiarazione iva e omessa indicazione degli elementi richiesti. – 9.4. Omessa presentazione della dichiarazione iva e presentazione della dichiarazione priva dei dati richiesti. – 9.5. Esclusione dell’abrogazione della contravvenzione prevista dal 30° comma ad opera dell’art. 25, 2° comma, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.