201007.19
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Gli accertamenti standardizzati: l’accertamento sintetico

SOMMARIO: 1. La disciplina (art. 38, d.p.r. n. 600 del 1973: «Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche»). – 2. Il metodo analitico. – 3. Il metodo sintetico. – 3.1. Il testo originario. – 3.2. Le modifiche introdotte con l’art. 1, l. n. 413 del 1991. – 3.3. Le modifiche successive. – 3.4. Il testo vigente. – 4. Art. 2, 2° comma, d.p.r. n. 600 del 1973: «Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche». – 4.1. Il testo originario. – 4.2. Le modifiche introdotte con l’art. 1, l. n. 413 del 1991. – 4.3. Le modifiche introdotte con l’art. 1, d.l. n. 330 del 1994. – 5. I decreti di determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (il cosiddetto «redditometro»). – 5.1. D.m. 21 luglio 1983. – 5.2. D.m. 10 settembre 1992. – 5.2.1. Art. 4, d.m. 10 settembre 1992: «Prova contraria». – 6. Questioni di costituzionalità. – 6.1. Art. 38, 4° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, nel testo originario, e d.m. 21 luglio 1983. – 6.1.1. Sentenza n. 283 del 1987. – 6.1.2. Ordinanza n. 299 del 1989. – 6.1.3. Giurisprudenza di merito. – 6.2. Art. 38, 4° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 1, l. n. 413 del 1991. – 6.2.1. Ordinanza n. 64 del 2002. – 6.3. Art. 38, 4° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, come sostituito dagli artt. 1, l. n. 413 del 1991 e 1, d.l. n. 330 del 1994. – 6.3.1. Ordinanza n. 297 del 2004. – 7. Legittimità dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992. – 7.1. Adozione oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1, 2° comma, l. n. 413 del 1991. – 7.2. Natura dei decreti ministeriali e obbligo di motivazione. – 7.3. La mancata acquisizione del previo parere del Consiglio di Stato. – 7.4. Giurisdizione amministrativa. – 8. Applicabilità del redditometro ai periodi d’imposta anteriori. – 8.1. Decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984. – 8.2. Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992. – 8.2.1. Rilevanza dell’art. 5, 3° comma, d.m. 10 settembre 1992. – 9. I presupposti dell’accertamento sintetico. – 9.1. Il raffronto fra il reddito complessivo netto determinato sinteticamente ed il reddito netto dichiarato dal contribuente. – 9.2. Il riferimento alla previa «determinazione analitica» del reddito complessivo, contenuto nel testo originario dell’art. 38, 4° comma, d.p.r. n. 600 del 1973. – 9.3. Il riferimento allo scostamento per almeno un quarto del reddito accertabile da quello dichiarato, introdotto dalla l. n. 413 del 1991. – 9.4. Il riferimento allo scostamento biennale, introdotto dalla l. n. 413 del 1991. – 10. Accertamento nei confronti dell’imprenditore dichiarato fallito. – 11. Reddito fondiario inerente a terreni. – 11.1. Giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 377 del 1995). – 11.2. Giurisprudenza di legittimità e di merito. – 12. Contraddittorio endoprocedimentale. – 12.1. Ammissione della proprietà e dell’utilizzazione di determinati beni in sede di risposta al questionario. – 13. Motivazione dell’avviso di accertamento. – 13.1. Indicazione di un reddito globale. – 13.2. Utilizzo del redditometro. – 13.3. Omesso richiamo delle disposizioni contenute nel redditometro. – 14. Indici di capacità contributiva. – 14.1. Imbarcazioni. – 14.2. Auto storiche. – 15. I criteri di applicazione dell’accertamento sintetico. – 16. L’efficacia probatoria dei fatti-indice e la facoltà di fornire la «prova contraria». – 16.1. Presunzione semplice. – 16.1.1. Necessaria pluralità degli elementi assunti a fondamento dell’accertamento sintetico. – 16.2. Presunzione legale relativa. – 16.2.1. Necessità di ulteriori prove rispetto ai fatti-indice individuati dal redditometro. – 16.2.2. Art. 4, d.m. 21 luglio 1983: «Abbattimento del reddito presuntivo». – 16.2.3. Disapplicazione dei decreti ministeriali e «prova contraria». – 16.3. Presunzione legale di fonte regolamentare. – 16.4. Facoltà dell’Amministrazione finanziaria di provare l’esistenza di un reddito superiore a quello desumibile dal redditometro in caso di utilizzo eccezionale del fatto-indice. – 17. Limiti all’oggetto della «prova contraria». – 17.1. Redditi di un affine convivente. – 17.2. Donazione di denaro effettuata senza la forma legale dell’atto pubblico. – 17.3. Prova del meretricio e prova dell’entità dei relativi redditi. – 17.3.1. Prova della correlazione tra disinvestimenti finanziari e spesa. – 18. Mezzi di prova fruibili da parte del contribuente. – 18.1. Attestato di non tassabilità, fondato su dichiarazioni inveritiere. – 18.2. Trascrizione nel Rina e denuncia all’ufficio circondariale marittimo. – 18.3. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. – 18.4. Simulazione del contratto di compravendita e documentazione bancaria. – 19. Criterio di imputazione temporale del maggior reddito accertato in relazione a spese per incrementi patrimoniali (art. 38, 4o comma ss., d.p.r. n. 600 del 1973, nel testo originario). – 19.1. Erroneità del criterio della accumulazione di risparmio quinquennale. – 20. Deduzione in sede di legittimità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’«inversione dell’onere della prova» nell’accertamento sintetico. – 21. Art. 41 bis, d.p.r. n. 600 del 1973: «Accertamento parziale». – 22. Accertamento con adesione per anni pregressi (il cosiddetto «concordato di massa») ex art. 3, d.l. n. 564 del 1994. – 22.1. Proroga del termine ex art. 9 bis, commi da 12° a 15°, d.l. n. 79 del 1997. – 22.2. Applicabilità agli accertamenti con adesione anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 79 del 1997. – 23. Giudizio penale.