La rilevanza penale delle condotte elusive
Nella pregevole pronuncia n. 7739/2012 che qui si commenta la Corte di Cassazione affronta – e risolve in senso parzialmente positivo – l’annosa questione concernente la rilevanza penale di comportamenti elusivi: secondo il Giudice di legittimità , le sanzioni penali possono essere inflitte soltanto qualora la condotta elusiva sia prevista da specifiche disposizioni di legge, a nulla rilevando il principio generale antielusivo di matrice pretoria del divieto di abuso del diritto.
Dopo aver succintamente esposto i fatti dai quali scaturisce la controversia sub iudice, sarà ripercorso l’iter motivazionale del provvedimento impugnato e della sentenza di legittimità. L’ultima parte del presente lavoro sarà dedicata al riesame critico di quest’ultima pronuncia alla luce dei principi fondanti del diritto punitivo.
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il fatto: la cessione dei marchi e l’esterovestizione della società acquirente. 3. Le imputazioni. 4. La sentenza di non luogo a procedere. 5. La sentenza della Corte di Cassazione. 6. «Elusione codificata» e principio di legalità . 6.1. Le differenze ontologiche tra «evasione» ed «elusione» impediscono di equiparare l’imposta «evasa» all’imposta «elusa». 6.1.1. Manca il dolo specifico di «evasione». 6.2. Non è ravvisabile un «atto illecito» sanzionabile penalmente. 6.2.1. La punibilità è esclusa dal «concorso di colpa» del Legislatore. 6.3. L’equivoca scriminante dell’adeguamento al parere dell’Amministrazione finanziaria. 7. Elusione o «evasione interpretativa»?
(Cass., sez. II pen., 28 febbraio 2012, n. 7739)
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