La dichiarazione dei redditi 2014 – Adempimenti dichiarativi e versamenti – Modello 730
Il Modello 730 è composto da:
1) Modello 730 base
- informazioni relative al contribuente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta
- quadro A: redditi dei terreni
- quadro B: redditi dei fabbricati
- quadro C: redditi di lavoro dipendente e assimilati
- quadro D: altri redditi
- quadro E: oneri deducibili e detraibili
- quadro F: acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
- quadro G: crediti d’imposta
- quadro I: utilizzo del credito derivante dal modello 730/2014 per il versamento con il modello F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2014 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il modello F24
- firma della dichiarazione
2) Modello 730-1: scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
3) Modello 730-3: prospetto di liquidazione contenente il calcolo dell’Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate.
Il Modello 730 può essere presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
Possono inoltre presentare il Modello 730 al soggetto che presta l’assistenza fiscale (C.A.F. o professionista abilitato) i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Il Modello 730 può essere presentato:
- al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Centro di Assistenza Fiscale – C.A.F. o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Per i contribuenti che si avvalgono di questo modello, gli adempimenti dichiarativi devono essere attuati entro termini diversi a seconda del soggetto al quale il modello è presentato:
- 30 aprile 2014, se la dichiarazione è presentata al sostituto d’imposta;
- 3 giugno 2014, se la dichiarazione è presentata ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato).
Chi presenta la dichiarazione al sostituto d’imposta deve consegnare il Modello 730 già compilato, senza esibire la documentazione sottostante (ad esempio i documenti che dimostrano il diritto a deduzioni e detrazioni, le ritenute subite, ecc.).
Chi presenta la dichiarazione ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato può consegnare il modello già compilato senza pagare alcun compenso oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve sempre esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione (come già indicato sopra, ad esempio i documenti che dimostrano il diritto a deduzioni e detrazioni, le ritenute subite, ecc.). Il contribuente conserva l’originale della documentazione, mentre copia è trattenuta dal C.A.F. o dal professionista abilitato.
Al contribuente sono consegnati copia della dichiarazione elaborata (Modello 730) e il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) entro il 31 maggio 2014, se la dichiarazione è stata presentata al sostituto d’imposta, oppure entro il 15 giugno 2014, se la dichiarazione è stata presentata ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato.
Il credito risultante dal Modello 730 può essere portato in compensazione non soltanto con l’IMU dovuta per il 2014, ma anche con le altre imposte che possono essere pagate con il modello F24.
A partire da luglio 2014 (da agosto o settembre 2014 per i pensionati), il sostituto d’imposta trattiene le somme dovute o effettua i rimborsi, ovvero, in caso di rateizzazione dei versamenti, trattiene la prima rata (mentre le ulteriori rate saranno trattenute nei mesi successivi, applicando un interesse mensile). A novembre 2013, il sostituto trattiene le somme dovute a titolo di acconto.
Nel caso in cui il contribuente nel 2013 abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e nel 2014 non abbia il sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:
- se dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (C.A.F. o professionista abilitato) consegna al contribuente il modulo per effettuare il versamento entro gli termini previsti per il Modello UNICO Persone Fisiche;
- se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria mediante accredito sul conto corrente indicato dal contribuente oppure mediante riscossione diretta presso un ufficio postale (per importi inferiori a 1.000 euro) o vaglia della Banca d’Italia (per importi superiori a 1.000 euro).
In caso di rimborso superiore a 4.000 euro, entro dicembre 2014 l’Amministrazione finanziaria effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. L’importo spettante è erogato con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente per i contribuenti che nel 2014 siano privi di sostituto d’imposta.
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