201406.25
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Il “Piano Casa 2014” – Detrazioni fiscali Irpef per l’acquisto di mobili

In sede di conversione del decreto legge è stato soppresso l’art. 16, comma 2, d.l. n. 63 del 2013 contenente la disciplina relativa al cosiddetto “Bonus mobili”, vale a dire la detrazione a fini Irpef riconosciuta per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Come ricordato anche nel dossier del Servizio Bilancio dello Stato, rimane confermato il tetto massimo di spesa agevolabile pari a 10.000 euro.

In sua sostituzione, l’art. 7, comma 2 ter, d.l. n. 47 del 2014 prevede che, per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, tali spese siano computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Secondo il dossier del Servizio Studi della Camera, la disposizione in esame, la cui portata normativa non appare chiara, sembra in sostanza chiarire che le spese per l’acquisto di mobili (con un tetto massimo di 10.000 euro) non debbano essere computate all’interno delle spese complessivamente detraibili per ristrutturazioni edilizie nel suindicato periodo (il cui massimale è pari a 96.000 euro).

Con la circolare n. 29/E del 2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per l’acquisto di mobili (modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici).