201406.05
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Sanzioni tributarie: Strasburgo applica il principio del ne bis in idem (nota a Corte Edu, 20 maggio 2014, ricorso n. 11828/11, causa Nykänen contro Finlandia)

La Corte di Strasburgo ha verificato se il principio del ne bis in idem sia violato nel caso in cui l’ordinamento interno preveda l’irrogazione di sanzioni sia amministrative sia penali in relazione al medesimo illecito tributario.

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 20 maggio 2014, ricorso n. 11828/11, causa Nykänen contro Finlandia)

Il caso

La controversia germina in Finlandia (cfr. anche le altre 3 sentenze depositate il 20 maggio 2014 nelle cause Glantz, Häkkä, e Pirttimäki). A seguito di verifiche tributarie condotte presso una società nel 2005, l’Amministrazione finanziaria procedeva nei confronti del ricorrente ritenendo che egli non avesse dichiarato i dividendi percepiti da tale ente nel periodo di imposta 2003 (33.000 euro) e applicava una sovrattassa (1.700 euro). Il contribuente impugnava il provvedimento impositivo ma vedeva respinte le proprie doglianze. La pronuncia della Corte Suprema Amministrativa diventava definitiva il 1° aprile 2009. In relazione ai medesimi fatti, il 19 agosto 2008 nei confronti del contribuente veniva avviato un procedimento penale per frode fiscale. Il procedimento si chiudeva il 1° settembre 2010 con la condanna del contribuente ad una pena detentiva e al pagamento dell’imposta evasa (oltre agli interessi). Il contribuente propone ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione del principio del ne bis in idem.

Il diritto di non essere giudicato o punito due volte

L’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU statuisce quanto segue: “1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione”.

La soluzione

La Corte, ravvisando una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7, accoglie il ricorso del contribuente e condanna la controparte al risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese. La motivazione è scandita da 4 quesiti:

1) la sovrattassa ha natura penale?

Al quesito la Corte di Strasburgo dà risposta affermativa, ritenendo che la sanzione amministrativa soddisfi i cosiddetti “Engel criteria”, vale a dire:

  • la classificazione legale secondo il diritto interno;
  • l’oggettivo carattere criminale della violazione, e (in alternativa al secondo criterio);
  • la gravità della sanzione (cfr. anche la sentenza del 23 novembre 2006, pronunciata nel caso Jussila contro Finlandia).

2) i procedimenti riguardano il medesimo reato (idem)?

Anche tale problematica viene risolta in senso positivo. Secondo la Corte, entrambi i procedimenti riguardano i medesimi fatti (l’omessa dichiarazione di dividendi per l’importo di 33.000 euro nel periodo di imposta 2003).

3) si è formata una sentenza definitiva?

La Corte di Strasburgo ritiene che la decisione sulla sovrattassa abbia assunto forza di res iudicata.

4) vi è stata una duplicazione di procedimenti (bis)?

La Corte ritiene altresì sussistente una duplicazione di procedimenti. Pur escludendo che nell’ordinamento finlandese sussista uno stretto legame tra il giudizio relativo alle sanzioni amministrative ed il procedimento penale, il Collegio rileva che il secondo è stato avviato (19 agosto 2008) prima che il primo fosse concluso con sentenza definitiva (1° aprile 2009).

 

L’impatto della decisione e i precedenti

Il principio del ne bis in idem è stato interessato da un altro recente arresto della Corte di Strasburgo, quello relativo alla causa Grande Stevens e altri contro Italia. Nel caso di specie, la CONSOB contestava la commissione di atti di manipolazione del mercato ad alcune società di un gruppo ed irrogava elevate sanzioni pecuniarie e misure interdittive. Il provvedimento sanzionatorio veniva confermato dall’autorità giurisdizionale. Medio tempore veniva esercitata azione penale. La Corte di Strasburgo ha ritenuto precluso lo svolgimento di un processo penale per gli stessi fatti nei confronti degli stessi soggetti. I principi enunciati dalla Corte Edu sono già stati invocati nelle difese di alcuni imputati in procedimenti penali. Per quanto concerne la materia tributaria, di grande interesse è la sentenza n. 20266 del 15 maggio 2014, nella quale la Corte di Cassazione ha escluso che tale precedente sia conferente, trattandosi di “un caso assolutamente peculiare”. Secondo il Giudice di legittimità, il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000) – contestato all’imputato – “non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita” con l’illecito amministrativo ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, con il quale è colpito l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni (nel medesimo senso, cfr. Cassazione penale, SS.UU., 12 settembre 2013, n. 37425). Per corroborare la propria tesi, la Suprema Corte ha altresì richiamato la disciplina contenuta negli articoli 19, 20 e 21, D.Lgs. n. 74/2000.