Processo tributario: il “Pacchetto Giustizia” dimezza la sospensione feriale (art. 16 d.l. 132/2014)
Con il pacchetto Giustizia il Governo mira a rendere la giustizia efficiente e di qualità. Il dimezzamento della sospensione feriale dei termini processuali è considerato uno dei passi verso questo obiettivo: il provvedimento prevede, infatti, che dal 2015 il periodo feriale sia ridotto all’intervallo di tempo che va dal 6 al 31 agosto di ogni anno. Anche questa modifica inciderà sul processo tributario.
In base all’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. Nello schema di decreto legge recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, l’art. 16 riduce la sospensione feriale al periodo che va dal 6 al 31 agosto di ogni anno. Si prevede inoltre che la modifica debba produrre effetto a decorrere dall’anno 2015.
Riflessi sul processo tributario
L’istituto della sospensione feriale dei termini opera anche nel processo tributario (cfr. circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98; Cass. n. 3438 del 1980): le modifiche che saranno introdotte con il pacchetto Giustizia condizioneranno anche i giudizi in questa materia. Giova quindi riepilogare alcune ipotesi particolari:
- l’operatività della sospensione feriale è esclusa per i termini non processuali quali, ad esempio, la notificazione degli atti impositivi o della riscossione;
- la sospensione feriale si cumula con la sospensione di 90 giorni prevista in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218 del 1997);
- la disciplina dei termini processuali si applica al termine di esame del reclamo ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992;
- la sospensione feriale trova applicazione in caso di interruzione del processo tributario (come espressamente previsto dall’art. 40, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992).
L’istituto condiziona l’operazione di computo dei termini processuali come segue:
- se il dies a quo è anteriore al 1° agosto, il decorso del termine rimane sospeso durante il periodo feriale e riprende dal 16 settembre;
- se il termine inizia a decorrere durante il periodo feriale, il dies a quo viene differito al 16 settembre.
La sospensione feriale può interferire in particolare con il computo del termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze ex art. 327 c.p.c. (cfr. art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992): può infatti accadere che ai 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza sia necessario aggiungere i 46 giorni del periodo feriale. La riduzione del termine lungo da 1 anno a 6 mesi (cfr. legge n. 69/2009, operante per i processi instaurati a partire dal 4 luglio 2009) implica l’inoperatività della sospensione feriale nel caso in cui la sentenza sia depositata fra il 16 settembre ed il 31 gennaio di ogni anno.
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