Irap: le Regioni non possono variare l’aliquota speciale determinata in via temporanea per il settore bancario (nota a Corte Cost. 177/2014)
La differenziazione transitoria dell’aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo è stata disposta dal Legislatore al fine di mantenere l’originaria ripartizione del carico fiscale. Tale fine non potrebbe essere perseguito se fosse possibile una variazione dell’aliquota speciale da parte delle Regioni.
(Corte Cost., 18 giugno 2014, n. 177)
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