Tartassiamo le pensioni d’oro? #RazziStaiSereno
[Mode Razzi-Crozza on]
No, questo non credo. Amico caro, inventati un vitalizio tutto tuo. Ánghe-pecché il taglio è brutto. Te lo dico da amico. Meglio la criniera lunga.
Zum-pa-pa, Zum-pa-pa
Tiragli la gamba! Sì! Sì!
[Mode Razzi-Crozza off]
Fuor di celia, anche gli ex parlamentari potrebbero finire nel mirino della spending review, visto che il Commissario Carlo Cottarelli ha proposto di contenere i costi della politica anche attraverso una riduzione dei vitalizi: nel 2013 la spesa per il trattamento previdenziale degli ex deputati è stata pari a 136.277.932 euro (il 13,20% della spesa complessiva della Camera), mentre quella relativa agli ex senatori ha registrato un aumento del 9,69%, passando da 73.748.667,90 euro a 80.893.600,57 euro (il 15,39% della spesa complessiva del Senato).
Il taglio delle pensioni d’oro è un refrain di mezza estate da alcuni anni. Nel 2011 il Governo Berlusconi ha introdotto il cosiddetto “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (art. 18, comma 22 bis, d.l. n. 98 del 2011), stabilendo che, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, le pensioni d’oro fossero assoggettate ad una decurtazione pari al 5%, 10% e 15% degli importi superiori, rispettivamente, a 90.000 euro, 150.000 euro e 200.000. Si prevedeva inoltre che, a seguito del prelievo, il trattamento pensionistico complessivo non potesse essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.Con la sentenza n. 116 del 2013 (redatta da Giuseppe Tesauro, oggi presidente della Consulta), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del contributo di perequazione sulle pensioni per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ritenendolo “irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”. Premessa di tale statuizione è stata la qualificazione del prelievo come tributo, giustificata – almeno secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 223 del 2012, anch’essa redatta da Giuseppe Tesauro) – dal ricorrere di tre elementi caratteristici: la decurtazione 1) è stata stabilita in via autoritativa, 2) è stata applicata in relazione ad un “presupposto economicamente rilevante”, vale a dire la percezione di un reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, Tuir), 3) è stata collegata alla pubblica spesa, perché le risorse resesi così disponibili sono state acquisite al bilancio dello Stato “per raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi concordati in sede europea, cioè il pareggio di bilancio e, in particolare, la diminuzione del debito pubblico” (cfr. “Ecco le condizioni imposte dall’Europa al governo per la manovra di Ferragosto“).
Uscita dalla porta (della Consulta), il taglio delle pensioni d’oro è rientrato dalla finestra (del Parlamento): nella Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 486, l. n. 147 del 2013) è stato previsto un prelievo da applicare alle pensioni nei trienni 2014-2016, pari al 6%, 12% e 18% degli importi superiori, rispettivamente, a 91.251,16 euro, 130.358,80 euro e 195.538,20 euro. Nomina sunt consequentia rerum: al cambiamento della denominazione – da “contributo di perequazione” a “contributo di solidarietà” – corrisponde un mutamento nella destinazione delle somme riscosse, non più versate al bilancio dello Stato ma “acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi” a sostegno degli esodati. Applicando i criteri elaborati dalla Corte Costituzionale, ne consegue altresì lo spostamento del baricentro legislativo dall’ambito tributario a quello previdenziale (cfr. Valerio Onida, “Pensioni “d’oro”e contributo di solidarietà“).
Trasferire la disciplina legislativa del prelievo da un settore all’altro dell’ordinamento giuridico non la mette al riparo dal rischio di una declaratoria d’illegittimità costituzionale: in entrambi i casi, infatti, il Legislatore deve modellare la normativa in maniera tale da trovare un equilibrio tra le esigenze di solidarietà tra i consociati (art. 2 Cost.), così tamponando – anche mediaticamente – le tensioni sociali acuite dalla crisi economica, e la necessità di contenere il sacrificio a carico di alcuni, circoscrivendo le dimensioni quantitative e temporali del prelievo secondo canoni di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Dal novembre del 2013, sono all’esame in Commissione Lavoro della Camera alcune proposte di legge presentate da Fratelli d’Italia, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Scelta Civica e Sinistra Ecologia Libertà. L’8 gennaio 2014 la Camera ha votato sulle mozioni presentate dalle stesse forze politiche (cui si è aggiunto il Popolo della Libertà) al fine di promuovere l’introduzione di un prelievo straordinario sui redditi da pensione superiori ad un determinato importo. L’unica mozione approvata è quella del Partito Democratico, nella quale si prevede l’istituzione di un contributo da applicare sulle pensioni di importo superiore a dodici volte il trattamento minimo (72.198,72 euro lordi annui) con un prelievo crescente al crescere del trattamento pensionistico, finalizzato al finanziamento di interventi a favore dei pensionati e dei lavoratori più deboli. L’introduzione di un contributo temporaneo sulle pensioni più elevate rientra inoltre tra gli interventi proposti da Carlo Cottarelli per la revisione della spesa pubblica. Con l’intervista rilasciata nei giorni scorsi (“Governo Renzi, Poletti: “Sì a contributo di solidarietà sulle pensioni alte”“), Giuliano Poletti sembra aver confermato questa scelta. Un ballon d’essai ferragostano? Oppure sarà veramente #lavoltabuona?
“Dipende da dove si fissa l’asticella”, potrebbe rispondere il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quando una pensione può dirsi “d’oro”? Dipende. Secondo il Legislatore (v. sopra, il contributo di perequazione e il contributo di solidarietà), ricadono in tale novero le pensioni di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo. Secondo la mozione del Partito Democratico, vi rientrano quelle di importo superiore a dodici volte il trattamento minimo. Prendendo a riferimento il trattamento minimo fissato per il 2014 (501,38 euro mensili), il primo importo è pari a 91.251,16 euro lordi annui, il secondo 72.198,72 euro lordi annui.
Quanti pensionati sarebbero interessati dall’intervento? Dipende. Questo numero può essere individuato prendendo in esame i dati elaborati dall’Inps sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, pubblici e privati, nel 2012. Si tratta di una mera approssimazione, non soltanto perché le informazioni tratte dal Casellario Centrale dei Pensionati fotografano la situazione al 31 dicembre 2012, ma anche perché le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all’importo del trattamento minimo per il 2012 (pari a 481,00 euro mensili) e non tengono conto del rateo della tredicesima. Ad ogni buon conto, ponendo l’asticella al primo livello, sarebbero colpiti 49.640 pensionati, mentre, scendendo al secondo livello, i titolari delle prestazioni pensionistiche falcidiate salirebbero a 96.400. In entrambi i casi, il numero degli interessati sarebbe assai contenuto rispetto a quello complessivo (16,5 milioni di persone). Stando così le cose, si tratterebbe di una manciata di voti, sacrificabile sull’altare dell’equità.
Abbassando l’asticella, il gettito aumenterebbe considerevolmente, come dimostrano le simulazioni elaborate da Tito Boeri e Tommaso Nannicini (“Pensioni d’oro: quanto possono restituire alle casse dello Stato“).
Secondo il Piano Cottarelli il contributo dovrebbe colpire il 15% dei titolari di prestazioni pensionistiche, vale a dire circa 2,5 milioni di persone. Se questi fossero i numeri, il prelievo potrebbe tradursi in un clamoroso autogol elettorale. I soggetti coinvolti sarebbero ben più di 2,5 milioni di persone: aggredire i redditi dei pensionati “d’argento” significherebbe colpire anche gli altri componenti del nucleo familiare che vivono grazie a quel denaro (cfr. “Crisi, Istat: “In Italia oltre un milione di famiglie sono senza reddito da lavoro”“).
E se lo chiedesse l’Europa? Due decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non lasciano spazio all’ottimismo (Koufaki e Adedy contro Grecia; Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo): è stata infatti dichiarata la manifesta infondatezza dei ricorsi proposti da ex dipendenti pubblici contro i tagli alle prestazioni previdenziali disposti da Grecia e Portogallo per ottemperare agli impegni assunti in cambio di assistenza finanziaria da parte dell’Unione Europea, dell’Eurogruppo e del Fondo Monetario Internazionale (130 miliardi di euro a favore della Grecia, per il Portogallo 78 miliardi di euro). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che una limitazione transitoria del diritto di proprietà possa essere giustificata da esigenze di interesse collettivo nel caso in cui le risorse pubbliche siano limitate, a condizione che essa non si traduca nella totale privazione dei diritti con conseguente perdita dei mezzi di sussistenza (“while a total deprivation of entitlements resulting in the loss of means of subsistence would in principle amount to a violation of the right of property, the imposition of a reasonable and commensurate reduction would not”).
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