202302.07
0

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Como, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 53 (testo)

Svolgimento del processo
In data 16.02.2022 la ricorrente (…) S.p.a. notificava al Comune di Como l’istanza di rimborso parziale IMU, anni di imposta 2017-2018, per Euro 144.157,00. Il Comune rigettava la richiesta con provvedimento di diniego che la ricorrente ha impugnato con il ricorso per cui v’è oggi causa. La società (…) s.p.a. rappresentava al Comune di essere proprietaria e gestore di un immobile adibito ad albergo, sito a C., specificando che il Comune stesso era perfettamente a conoscenza della circostanza che l’immobile in questione fosse gestito direttamente dalla società proprietaria (…) S.p.a., poiché informato del fatto tramite le dichiarazioni IMU e TARI regolarmente presentate sin dal 2017. Evidenziava poi che, per errore, il conteggio dell’IMU, relativo agli anni oggetto del rimborso, era stato effettuato applicando l’aliquota ordinaria del 9,60 per mille in luogo di quella pari a 7,60 per mille dovuta in caso di fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, condizione, questa, rispettata dall’immobile in questione.
Con atto datato 1.07.2022 il Comune di Como rendeva noto alla contribuente il diniego al rimborso motivando che l’aliquota del 7,60 per mille non poteva essere riconosciuta poiché non risultava presentata una dichiarazione, distinta rispetto alla dichiarazione IMU, che attestasse la non concessione in uso a terzi degli immobili in questione.
Per il Comune la presentazione di tale dichiarazione risultava prevista dall’articolo 19 del Regolamento IUC, approvato dal Consiglio comunale con Delib. n. 43 del 9 luglio 2014, non potendo la stessa essere sostituita dalla presentazione della dichiarazione TARI, poiché, pur fornendo di fatto al Comune la medesima informazione che lo stesso otterrebbe dalla dichiarazione prevista dall’articolo 19 del Regolamento IUC, essa è finalizzata all’applicazione di un tributo differente. In riferimento, poi, alla sola annualità 2017, il Comune specificava che la richiesta di rimborso non poteva in ogni caso essere accolta poiché per tale annualità era stato emesso uno autonomo avviso di accertamento IMU definito con atto di accertamento con adesione PG n. 5673 del 31.01.2020. atto questo non più revisionabile. La (…) s.p.a, non ritenendo fondato il diniego, ha impugnato l’atto costituendosi in giudizio. Anche il Comune di Como si e’ regolarmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Motivi della decisione
La Corte all’esito dell’odierna udienza, sentite le parti presenti rileva. L’obbligo di comunicazione ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 7,60 per mille, disconosciuta, nel caso di specie, proprio a causa della mancata comunicazione da parte della contribuente, è stato imposto dal Comune con propria delibera di approvazione del regolamento IUC del 9.07.2014. Prassi, questa, ricorrente allorché si chiede al contribuente da parte del Comune di produrre, entro una determinata data, un’apposita attestazione, distinta dalla comunicazione IMU, al fine di dichiarare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare di una agevolazione prevista dall’Ente. L’attestazione viene pretesa a pena di decadenza, in assenza della quale l’Ente giunge al disconoscimento della possibilità di applicare l’aliquota ridotta, chiedendo il pagamento degli importi nel rispetto dell’aliquota ordinaria. Il Comune di Como nel caso oggetto dell’odierno ricorso ha adottato tale prassi che il Collegio ritiene ammissibile, considerando il fatto che, potendo il Comune concedere l’agevolazione, non gli si può precludere di introdurre specifici adempimenti, a pena di decadenza, anche quando non previsti dalla legge. Al riguardo la ricorrente si è però lamentata perché v’è giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. n. 12304 del 15.05.2017, per la quale sono illegittime le disposizioni di rango secondario (come appunto le delibere dei Comuni) che impongono adempimenti in capo ai contribuenti, se l’Amministrazione è già in possesso di tutti i dati necessari per poter correttamente quantificare l’imposta. Il Comune, pertanto, quando è già al corrente della situazione di fatto che dà diritto all’agevolazione, in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede avrebbe il dovere di convocare il contribuente, anche nel caso in cui quest’ultimo sbagli nel liquidare l’imposta a suo sfavore, con la finalità di accertare l’effettiva aliquota applicabile. Nel caso che ci occupa la condizione affinché sia concessa l’aliquota IMU ridotta è che l’immobile in questione sia posseduto dall’impresa contribuente IMU e non sia concesso in uso a terzi. È stato accertato nel corso dell’istruttoria che il Comune di Como era a conoscenza di tale circostanza sin dal 2017, e in ogni caso avrebbe potuto conoscerla tramite la consultazione della visura camerale della società. È stato altresì dimostrato che la conoscenza delle condizioni atte all’applicazione dell’aliquota ridotta IMU erano evincibile dalla dichiarazione Tarsu presentata dalla (…) s.p.a. Così come era desumibile dalla presentazione delle SCIA. Consultando la dichiarazione TARI appare chiaro che la (…) SPA non solo sia la proprietaria dell’immobile, ma lo utilizzi facendosi carico del pagamento della TARI sin dal 2017. Così come dalla lettura delle varie SCIA presentate al Comune di Como per l’esercizio delle attività commerciali che si svolgono all’interno dell’immobile in questione emerge chiaramente come il soggetto presentante sia la (…) Spa, la quale si è attivata per ottenere l’autorizzazione a svolgere in prima persona, all’interno del proprio immobile, l’attività alberghiera. Il Comune inoltre ben avrebbe potuto correggere le proprie decisioni, annullandole o modificandole in autotutela anche in presenza di atti divenuti definitivi. In conclusione, la Corte ritiene che da un controllo incrociato delle banche dati e delle informazioni a disposizione del Comune, in ordine all’annualità 2017, l’istanza di rimborso presentata il 16.02.2022 avrebbe dovuto essere accolta e di conseguenza il diniego impugnato risulta illegittimo, essendo stata evidente al Comune sin dall’origine la sussistenza in capo alla società (…) Spa di tutte le condizioni necessarie a usufruire del diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta. La Corte, pertanto, ritiene di accogliere il ricorso e in considerazione di prassi esistenti conformi a quanto praticato dal Comune di Como considera compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La C.G.T. di Como, Sezione Terza, così provvede:

  • Accoglie il ricorso;
  • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
    Conclusione
    Como il 16 gennaio 2023.