202309.04
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PRO.DI.GI.T e giustizia predittiva: interrogativi e sfide nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Il progetto PRO.DI.GI.T mira a migliorare l’accesso ai servizi della Giustizia Tributaria innovandola attraverso l’uso di tecnologie digitali e Intelligenza Artificiale. Tra le iniziative sovvenzionate con cospicui fondi europei si annoverano anche la creazione del laboratorio digitale del giudice tributario (TribHub) e di modelli di Consiglio Giudiziario della Giustizia Tributaria.
Uno degli aspetti chiave è l’implementazione di una banca dati nazionale di giurisprudenza di merito, che raccoglierà oltre un milione di sentenze per l’addestramento dell’Intelligenza Artificiale e per la sperimentazione di modelli di Giustizia Predittiva. Nonostante le promesse, sorgono preoccupazioni riguardo gli algoritmi, la cui applicazione potrebbe creare un diritto deformato sulla base di errori giurisprudenziali del passato, e ai dati, la cui qualità potrebbe essere compromessa persino da refusi nel riconoscimento ottico dei caratteri.
Per gestire tali rischi il processo di implementazione dovrebbe essere affidato a giuristi esperti, attinti trasversalmente dagli organi giurisdizionali, dalle pubbliche amministrazioni, dalle professioni e dalle università, secondo modalità che assicurino la piena rappresentatività democratica ed equidistanza dalle parti coinvolte nel processo tributario. A monte ogni operazione tecnica dovrebbe inoltre essere del tutto trasparente (e quindi controllabile), mentre a valle ogni output dovrebbe essere documentato con riferimenti alle sentenze che lo hanno determinato, per consentire verifiche e correzioni.

Il progetto di digitalizzazione della Giustizia Tributaria.

PRO.DI.GI.T viene ritenuto funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giacché dovrebbe determinare un più agevola accesso dei cittadini ai servizi della Giustizia Tributaria.
È un progetto sperimentale finanziato con fondi europei (8.334.841,84 euro per il biennio 2022-2023), al quale partecipano il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Prevede una serie di attività per l’innovazione della Giustizia Tributaria con il supporto della tecnologia digitale e della c.d. “Intelligenza Artificiale” gestite da SOGEI S.p.A., società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le linee di intervento sono le seguenti:

  • la digitalizzazione delle attività interne del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
  • la reingegnerizzazione del sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributari;
  • l’adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari;
  • l’implementazione della banca dati pubblica, gratuita e liberamente accessibile, contenente l’intera giurisprudenza di merito nazionale e residente nel sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • la sperimentazione di un modello di prevedibilità della decisione con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale.

In 8 regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia) e in una provincia (Brescia) è inoltre prevista la creazione del “laboratorio digitale del giudice tributario” (il c.d. “TribHub”), vale a dire un laboratorio digitale permanente di confronto, discussione, riflessione, aggiornamento.
Sarò infine favorito lo svolgimento di tirocini formativi nelle Corti di Giustizia Tributaria e sarà attivato in via sperimentale un modello di Consiglio Giudiziario della Giustizia Tributaria con la partecipazione estesa a professionisti difensori ed enti impositori.

La banca dati nazionale della giurisprudenza di merito.

Nell’operazione preliminare di summarising, un algoritmo acquisirà oltre 1.000.000 di sentenze di merito: l’abstract così elaborato sarà sottoposto al controllo di coerenza e affidabilità da parte di un massimatore. Il patrimonio conoscitivo formato dall’abstract e dalla massima sarà utilizzato per addestrare l’Intelligenza Artificiale posta alla base della Giustizia Predittiva.
All’alimentazione dell’algoritmo parteciperanno il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella qualità di partner, mentre l’attività operativa sarà affidata a 90 giudici tributari, che compongono l’Ufficio del massimario presso ciascuna Corte di Giustizia Tributaria di II grado ex art. 40, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e a 10 giovani studiosi di diritto tributario, che saranno selezionati mediante pubblica procedura concorsuale.

Il laboratorio digitale del giudice tributario (TribHub).

Un laboratorio digitale permanente di confronto, discussione, riflessione, aggiornamento – denominato “laboratorio digitale del giudice tributario” ovvero TribHub – sarà creato sperimentalmente in 8 regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia) e in una provincia (Brescia).
Le attività del laboratorio saranno scandite come segue:

  1. riunioni periodiche per discutere di ogni profilo interno organizzativo rilevante in ciascuna Corte di Giustizia Tributaria (analisi dei flussi processuali, analisi e rendicontazione delle criticità inerenti l’organigramma, rapporti con il personale, udienze da remoto ecc.);
  2. organizzazione della formazione obbligatoria decentrata, anche eventualmente attuata su base regionale con il coordinamento di referenti della formazione;
  3. costituzione sperimentale dei Consigli Giudiziari Tributari, ai quali possono essere demandate l’organizzazione e la pianificazione della formazione decentrata regionale, con riunioni periodiche di discussione e confronto sull’andamento della Giustizia Tributaria, con la partecipazione di rappresentanze degli Ordini e Collegi professionali, e degli Enti impositori;
  4. avvio, a regime, di stage, tirocini, praticantato in collaborazione con Enti di istruzione secondaria di secondo grado, Università, Ordini e Collegi professionali, al fine di assicurare in ogni Corte di Giustizia tributaria la presenza continuativa di laureandi e/o laureati e/o specializzandi e/o ricercatori;
  5. rendicontazione periodica delle attività svolte e relazione sull’andamento del laboratorio al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

La redazione della disciplina del laboratorio sarà affidata ad un gruppo di 36 esperti selezionati mediante procedura pubblica fra i componenti in organico ed in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria interessate dalla sperimentazione. La proposta così redatta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Lo stato dell’arte (summer edition).

Ad oggi PRO.DI.GI.T. sembra possa vantare soltanto due graduatorie, la prima per la selezione degli esperti cui sarà demandata la redazione della bozza di regolamentazione del laboratorio digitale del giudice tributario TribHub, la seconda per l’assegnazione di 7 borse di studio a studiosi di diritto tributario per la massimazione delle sentenze che confluiranno nella banca dati nazionale della giurisprudenza di merito.
Le vere novità per la digitalizzazione della Giustizia Tributaria provengono dal regolamento contenente i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari nel processo civile, che, in attuazione della c.d. “Riforma Cartabia” (art. 1, comma 17, lett. d) ed e), l. 26 novembre 2021, n. 206), dal 1° settembre 2023 travolgerà anche il processo tributario, cui il Codice di Procedura Civile si applica per rinvio in relazione a quanto non espressamente previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: saranno infatti non soltanto le parole chiave che individueranno l’oggetto di ciascun giudizio, ma anche gli schemi informatici e i campi degli atti giudiziari ad alimentare prima la banca dati della giurisprudenza di merito e successivamente il modello di prevedibilità della decisione con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale.
Gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo – menzionati nell’art. 46 disp. att. c.p.c. non soltanto per gli scritti difensivi, ma anche per i provvedimenti giurisdizionali – saranno utilizzati per creare strumenti informatici in cui avvocati, magistrati e cancellieri potranno immettere i (meta)dati delle cause che saranno poi inseriti nei registri del processo e infine utilizzati a valle per l’elaborazione di ulteriori documenti.
Questa mole di metadati potrà essere utilizzata sia per individuare in maniera rapida la fattispecie oggetto del procedimento attraverso le parole chiave, analogamente a quanto avviene già oggi nella redazione delle massime, sia per sviluppare gli strumenti di giustizia predittiva, vale a dire sistemi che forniscano una previsione di decisione per una specifica fattispecie concreta applicando il diritto per come si è applicato nella giurisprudenza.

La giustizia predittiva (se ci sarà) garantirà una giustizia giusta?

A quanto consta la fase propedeutica all’addestramento dell’Intelligenza Artificiale mediante summarising dei provvedimenti di merito sarà preceduta dalla valutazione di alcuni algoritmi, come i modelli linguistici generalisti Pre-trained Transformer GPT3 e GPT4 ovvero IT5, un modello specialistico di decodifica del testo in lingua italiana: in realtà l’unico risultato concreto che fino ad oggi è stato possibile verificare è rappresentato da due graduatorie nella fase di creazione dell’organigramma. Visto che i fondi europei coprono solamente il biennio 2022-2023, viene da chiedersi se PRO.DI.GI.T porterà all’effettivo sviluppo di strumenti idonei a incidere positivamente sulla Giustizia Tributaria.
Anche assumendo che PRO.DI.GI.T possa esplicare gli effetti promessi, permangono perplessità sul progetto dal punto di vista giuridico, giacché la c.d. “Giustizia Predittiva” potrebbe essere utilizzata per creare diritto nonostante il nostro ordinamento preveda non soltanto che i giudici siano soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.), ma anche – limitatamente alla specifica sfera tributaria – che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Cost.).
Anche per scongiurare rischi di tal fatta, come accadde per i lavori dell’Assemblea Costituente – e, prima ancora, per le codificazioni napoleoniche e per quelle giustinianee – l’attività di nutrizione della macchina dovrà essere affidata a giuristi (possibilmente le migliori menti), attinti trasversalmente dagli organi giurisdizionali, dalle pubbliche amministrazioni, dalle professioni e dalle università. Ogni operazione tecnica dovrà essere del tutto trasparente (e quindi controllabile) e dovrà avvenire secondo modalità che assicurino la piena rappresentatività democratica ed equidistanza dalle parti coinvolte nell’esercizio della giurisdizione.
A valle di ciascuna elaborazione sarà inoltre necessario garantire che il risultato sia accompagnato con l’elenco delle pronunce che lo abbiano determinato, al fine di consentire all’operatore di verificare che la soluzione proposta corrisponda alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta esaminata ovvero se sussistano elementi di differenziazione che – ad esempio – possano giustificare un overruling mediante la tecnica del distinguishing ovvero il riconoscimento di un o più bias algoritmici.
Il novero delle criticità sembra quasi inesauribile.
In primo luogo, ulteriori elementi distorsivi possono essere generati in fase di immissione dei dati non soltanto dagli errori nella procedura di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), ma anche da errori in diritto che siano contenuti negli arresti utilizzati: nonostante il nostro ordinamento preveda rimedi impugnatori, è infatti possibile che non siano esperiti per rimuovere una pronuncia errata perché la parte soccombente può non avervi interesse per ragioni che esulano dalla stretta sfera processuale.
In secondo luogo, in caso di contrasto interpretativo in base a quale criterio verrà scelto l’orientamento prevalente? Sulla base di un mero dato quantitativo?
Ultimo ma non meno importante profilo, ad alimentare La Macchina non sono sufficienti le sole pronunce giurisdizionali, ma è necessario immettere anche tutti gli altri atti processuali. Dalla lettura di alcune sentenze talora emerge una strategia difensiva del tutto inappropriata. Ma è stato veramente così? Oppure è una conseguenza del meccanismo di sintesi (oppure del travisamento di chi tale sintesi ha predisposto)?
Garbage in, garbage out?

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