Deducibilità dell’onere di riscatto di laurea e praticantato per i contribuenti forfettari: una proposta per la giovane Avvocatura
Problematica
Se il giovane avvocato utilizza il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 oppure il regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene che non sia ammessa la deduzione dell’onere contributivo dal reddito lordo in relazione al riscatto di laurea e praticantato.
Tali somme possono essere dedotte dal reddito complessivo ex art. 10 Tuir, ma ciò presuppone che il contribuente risulti titolare di altri redditi soggetti ad Irpef. Tale eventualità si verifica raramente per i c.d. “contribuenti forfettari”. È quindi violato l’art. 3, commi 1 e 2, Cost., giacché si configura una irragionevole discriminazione a danno dei c.d. “contribuenti forfettari”, vale a dire di una categoria di contribuenti che l’ordinamento dovrebbe tutelare in maniera maggiore perché è statisticamente caratterizzata da una minore forza economico-finanziaria rispetto ad altri operatori economici.
La problematica non interessa soltanto gli avvocati, ma tutti i professionisti e gli imprenditori che utilizzano il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 oppure il regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Modello UNICO
Nel quadro LM, ai righi LM7 (Sezione I – regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98) e LM35 (Sezione II – regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190) sono indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta in ottemperanza a disposizione di legge.
Tale le importo viene dedotto dal reddito lordo, mentre l’eventuale eccedenza viene indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ex art. 10 Tuir.
La disciplina vigente
In base all’art. 1, comma 64, 4° periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190, “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge […] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni“.
In base all’art. 10, comma 1, lett. e), primo periodo, Tuir, “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria
Per i c.d. “contribuenti forfettari”, l’Amministrazione finanziaria esclude dagli oneri deducibili i contributi previdenziali versati facoltativamente perché li ritiene non rientranti tra “i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge” ex art. 1, comma 64, quarto periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190.
La prassi amministrativa
A sostegno dell’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria viene richiamata la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E, secondo cui per “contributi previdenziali […] versati in ottemperanza a disposizioni di legge” si intendono “quelli il cui omesso versamento comporta l’applicazione di sanzioni dirette o indirette da parte dell’ente pensionistico di appartenenza”, mentre per “contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza” si consente l’integrale deduzione “qualunque sia la causa che origina il versamento”, trattandosi, ad esempio, dei “contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi ecc.”.
Di segno conforme sono:
- la risoluzione del 12 settembre 2002, n. 298: “Come già chiarito con circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento”;
- la risoluzione del 3 marzo 2011, n. 25/E: “Sono dunque deducibili i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio, per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie”;
- la risposta del 19 ottobre 2020, n. 482: “Con riferimento ai contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, è stato chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, che “può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie” (Cfr. risoluzione 3 marzo 2011, n. 25/E, risoluzione 12 settembre 2002, n. 298 e, da ultimo circolare 8 luglio 2020, n. 19/E)”. Nella risposta del 25 giungo 2020 all’interrogazione a risposta immediata in VI Commissione (Finanze) della Camera 5/04241, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato quanto segue: “Per completezza, si segnala che, nell’ipotesi in cui si eserciti l’opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell’onere contributivo sostenuto. Espressamente, l’articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge» escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente. Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall’attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (exarticolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell’onere sostenuto dall’imposta lorda”.
Soluzione
Si propone di:
- prevedere anche per il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 oppure il regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190 la deducibilità dal reddito lordo dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (righi LM7 e LM35);
- mantenere la deducibilità dell’eventuale eccedenza dal reddito complessivo ex art. 10 Tuir (rigo LM49).
Proposta di modifica legislativa
All’art. 1, comma 64, 4° periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
La modifica ha effetto relativamente ai contributi previdenziali versati a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta in corso al momento di entrata in vigore della modifica legislativa.