202212.12
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Processo tributario: l’udienza a distanza cambia dal 1° settembre 2023

Per il processo tributario, le udienze da remoto sono regolate dall’art. 16, comma 4, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, nell’ambito della disciplina della c.d. “giustizia tributaria digitale”.
L’art. 4, comma 4, l. 31 agosto 2022, n. 130 ha modificato le norme relative alla partecipazione alle udienza mediante collegamento da remoto per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

In base al nuovo comma 4 dell’art. 16, d.l. n. 119 del 2018, la partecipazione alle udienze in camera di consiglio “partecipate” (art. 33, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e alle udienze pubbliche (art. 34, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) può avvenire mediante collegamento audiovisivo per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado; in ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria. In base alla disciplina oggi vigente, invece, il collegamento audiovisivo è posto in essere tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto di ciascun partecipante.

Il collegamento da remoto deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto: è quindi necessario l’uso di dispositivi – come le webcam – che consentano tra i partecipanti non soltanto un collegamento audio, ma anche un collegamento video, al fine di garantire l’interazione personale in condizioni analoghe a quelle dell’udienza in presenza. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

Le regole tecnico-operative rimangono immutate.

Anche all’esito della riforma della giustizia tributaria le regole tecnico-operative sono quelle contenute nel decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020 e in ogni momento possono essere modificate, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, dal direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale.

Già oggi viene impiegata la piattaforma Skype for Business, utilizzando infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di garantire che i dati rimangano nella disponibilità dello Stato Italiano e non di soggetti terzi mediante criptazione del traffico audio/video e della messaggistica e con verifica delle credenziali di dominio per l’accesso degli utenti interni (non i guest come le parti).

Il link di collegamento è indicato alle parti con apposita comunicazione inviata dalla Segreteria mediante messaggio di posta elettronica certificata. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, qualora non sia possibile procedere al suo ripristino, rinvia la trattazione disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con comunicazione della Segreteria.

Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione delle parti sono individuate nelle “Linee guida tecnico-operative” pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e aggiornate in base all’evoluzione normativa e tecnologica.

La discussione in pubblica udienza mediante collegamento da remoto.

In forza della novella, la partecipazione alle udienze pubbliche mediante collegamento da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare entro il termine per il deposito dei documenti, vale a dire almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione: è stato quindi rimosso l’obbligo di notificare alle parti costituite l’istanza di udienza a distanza prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all’art 31, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ponendo quindi rimedio alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle diverse tempistiche adottate dalle varie Segreterie, obbligate unicamente al rispetto dell’obbligo di trasmettere gli avvisi di trattazione almeno 30 giorni prima della data dell’udienza.

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 16, d.l. n. 119 del 2018, l’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria. Si tratta di una previsione criticabile sotto diversi profili. In primo luogo, essa sembra implicare che, nel caso in cui la richiesta sia avanzata da una sola delle parti, sia riconosciuto un potere discrezionale in capo alla Corte di Giustizia Tributaria, in evidente asimmetria rispetto alla istanza di trattazione in pubblica udienza di cui all’art. 34, d.lgs. n. 546 del 1992. In secondo luogo, tale previsione non pare rispondere a ragionevolezza: infatti una delle parti può presentare istanza di collegamento da remoto per esigenze personali e/o professionali che, pur meritevoli di tutela, possono non essere condivise dalle altre parti costituite e che quindi possono subire un pregiudizio se non viene trovato un accordo preventivo extraprocessuale sull’istanza.

È possibile la trattazione mediante collegamento da remoto solo per alcuni partecipanti, mentre manca l’attribuzione alla Corte di Giustizia Tributaria di un potere esercitabile ex officio, che con la prima sarebbe compatibile, ad esempio, per esonerare dalla partecipazione agli incontri in sede i componenti dell’organo giudicante che dimorano in luoghi diversi da quelli ove esso ha sede, in maniera analoga a quanto previsto dal regime speciale pandemico.

Le udienze del giudice monocratico e le udienze cautelari si svolgono solo a distanza.

Si svolgono esclusivamente a distanza le udienze pubbliche tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle di trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 47, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) e dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di prime cure nanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992).

Viene fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria; il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza.

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