La compensazione si perfeziona al momento di coesistenza tra debiti e crediti (nota a Cass. 15615/2021)
Nell’ordinanza n. 15615/2021 la Corte di cassazione sostiene che la compensazione, ex artt. 17 e 19, D. Lgs. n. 241/1997, opera con effetto decorrente dal momento della presentazione del modello di pagamento unificato. Tale approdo esegetico può essere messo in dubbio alla luce dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Gli artt. 1241 ss. del Codice civile, espressivi del diritto comune delle obbligazioni, sono applicabili all’obbligazione tributaria, pur dovendo essere declinati secondo le specificità – sostanziali e procedimentali – proprie di questo settore dell’ordinamento giuridico: in particolare, la compensazione mediante presentazione della delega di pagamento si perfeziona soltanto a condizione che sia rispettata la sequenza procedimentale “dichiarazione/denuncia periodica Mod. F24” scandita dagli artt. 17 e 19 citati, mentre estingue i debiti dal giorno della loro coesistenza ex art. 1242 c.c.