202202.16
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Processo tributario: chi attesta la sentenza d’appello “uso cassazione”?

Al difensore che instaura il giudizio di legittimità spetta il potere di attestazione di conformità della sentenza impugnata. Se l’avvocato cassazionista ha assunto la difesa tecnica nel giudizio di merito, l’attestazione di conformità della sentenza impugnata sarà effettuata estraendo il provvedimento dal fascicolo processuale telematico. Se l’avvocato cassazionista non ha assunto la difesa tecnica nel giudizio di merito, egli dovrà accedere al S.I.Gi.T. e presentare istanza di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico, estrarre il provvedimento da impugnare e attestarne la conformità.
Il potere di certificazione di conformità all’originale dei provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informativo ai sensi dell’art. 25-bis , D.Lgs. n. 546/1992 copre anche il deposito del ricorso in cassazione ex art. 369 c.p.c.; esclusivamente al difensore che instaura il giudizio di legittimità spetta il potere di attestazione di conformità della sentenza impugnata.
Inoltre, il Dipartimento delle Finanze ha confermato la proroga al 31 marzo 2022 della disciplina emergenziale non soltanto per l’udienza a distanza, ma anche per la trattazione scritta.

Sentenze di appello e attestazione “uso cassazione”

Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile depositare telematicamente dinanzi alla Corte di Cassazione gli atti processuali di parte (art. 16, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione).
L’art 369 c.p.c. prevede che, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso per cassazione debba essere depositata copia autentica della sentenza o della decisione impugnata.
Poiché le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali estraibili dal S.I.Gi.T (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) sono solo in parte redatte come files nativi digitali e sottoscritti digitalmente, giacché alcune sono redatte e sottoscritte su supporto cartaceo e solo in un secondo momento scansionale, è stato chiesto se l’attestazione di conformità del difensore sia sempre la medesima nei due casi.
Nella risposta il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ricordato che, in alternativa al rilascio di copia conforme da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie, l’art. 25-bis , D.Lgs. n. 546/1992:

  • ha attribuito al difensore un potere di certificazione di conformità all’originale dei provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informativo, analogamente a quanto previsto per il processo civile telematico (art. 16-bis , comma 9-bis , D.L. n. 179/2012);
  • non ha previsto nessuna distinzione di sorta tra copia informatica e copia analogica.

L’art. 25-bis , D.Lgs. n. 546/1992 è ritenuto applicabile anche ai fini del deposito del ricorso in cassazione ex art. 369 c.p.c..
Tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità relativa all’art. 16-bis , comma 9-bis , D.L. n. 228/2012: infatti nella sentenza del 25 marzo 2019, n. 8312 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che, “ai fini del deposito della decisione in copia autentica, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore può giovarsi del potere di autentica a lui espressamente conferito […], purché sia rispettata la condizione ivi prevista, vale a dire che egli attesti trattarsi di atto contenuto nel fascicolo informatico di ufficio, perché originariamente digitale ovvero perché digitalizzato dal cancelliere” (cfr., in senso conforme, Cass., sez. I civ., 10 luglio 2020 (ord.), n. 14839).

Chi attesta la sentenza di appello “uso cassazione”?

Al difensore che instaura il giudizio di legittimità spetta il potere di attestazione di conformità
della sentenza impugnata.
Se l’avvocato cassazionista ha assunto la difesa tecnica nel giudizio di merito, l’attestazione di conformità della sentenza impugnata sarà effettuata ai sensi dell’art. 25-bis , D.Lgs. n. 546/1992 estraendo il provvedimento dal fascicolo processuale telematico.
Se l’avvocato cassazionista non ha assunto la difesa tecnica nel giudizio di merito, egli dovrà accedere al S.I.Gi.T. e presentare istanza di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico, estrarre il provvedimento da impugnare e attestarne la conformità ex art. 25 bis.

Disciplina emergenziale per l’udienza a distanza e la trattazione scritta

Il Dipartimento delle Finanze ha confermato che la proroga della disciplina emergenziale riguarda sia l’udienza a distanza, sia la trattazione scritta.
In base all’art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione (decreto Milleproroghe), il termine di cui all’art. 27, comma 1, primo periodo, D.L. n. 137/2020, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022. In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021), è stato
approvato un emendamento che sposta il termine al 30 aprile 2022.
Taluni hanno inteso il riferimento al solo comma 1 dell’art. 27 come inteso a circoscrivere la proroga alla sola disciplina emergenziale dell’udienza a distanza; al contrario, esso deve essere inteso come riferito anche al comma 2 dell’art. 27, relativo alla trattazione scritta.
Nella risposta si ricorda inoltre che l’udienza da remoto è oramai uno strumento del processo tributario strutturale: l’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, prevede in via ordinaria che per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto sia necessaria e sufficiente la mera istanza di parte, senza demandare alcuna ulteriore valutazione al Collegio giudicante.
Al di là dell’infelice littera legis che lo caratterizza, l’ultimo intervento legislativo sembra porsi in linea di continuità con quelli precedenti: ad esempio l’art. 6, comma 1, lettera g), D.L. n. 44/2021 (c.d. decreto Covid), è intervenuto sul solo art. 27, comma 1, primo periodo, D.L. n. 137 del 2020, sostituendo le parole “alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vari titolo interessati” con le sole “al 31 luglio 2021”.
Bisogna inoltre constatare che la disciplina emergenziale non vieta le udienze in presenza nei luoghi in cui la frequentazione di spazi chiusi sia compatibile con la diffusione pandemica. D’altronde in questa fase altri uffici giudiziari sono aperti al pubblico – talora anche addirittura con accesso libero – così come tante altre attività sociali, perché ciò è ritenuto compatibile con la tutela della salute pubblica. Non può quindi che esprimersi l’auspicio che la disciplina emergenziale sia applicata in maniera tale da consentire lo svolgimento delle udienze in presenza in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalla diffusione pandemica ovvero in collegamento da remoto, circoscrivendo le modalità scritte a ipotesi limitate ed eccezionali.

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