202111.15
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Cass., sez. trib., 15 novembre 2021 (ord.), n. 34224 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24523-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

  • ricorrente –

contro

P.F. e S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S.TOMMASO D’AQUINO n. 116, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che li rappresenta e difende;

  • controricorrenti –

e contro

GENERAL BUILDING SERVICES SRL E PER ESSA I SOCI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE;

  • intimata –

avverso la sentenza n. 1447/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1447/1/2015 depositata l’11.3.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

Svolgimento del processo

che:

  • L’Agenzia delle entrate -riscontrata la tardiva presentazione del modello unico SC 2008 (tardività che rendeva come giuridicamente omessa la dichiarazione) da parte della impresa P. srl- avviava indagini fiscali nei confronti della contribuente, all’esito delle quali, sul rilievo di riscontrati connotati di antieconomicità dell’attività della società, emetteva avviso di accertamento, formato in base al metodo analitico induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dal D.Lgs. n. 446 del 1992, art. 25. – Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, sul rilievo della illegittimità della metodologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio e la conseguente affermazione per cui “….le modalità accertative avrebbero dovuto essere quelle previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, relative al metodo induttivo e non quelle adottate dall’Ufficio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25”. – L’Ufficio impugnava la sentenza della CPT insistendo sulla legittimità del metodo adottato, ribadendo essere presenti nell’attività aziendale caratteri di antieconomicità e sottolineando gli esiti delle indagini fiscali svolte, consistenti in costi non documentati, costi non deducibili e ricavi non contabilizzati.
  • La CTR rigettava l’appello con sentenza per la cui cassazione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso nei confronti di “General Building Services srl (già Impresa P. srl), società cancellata il 20 agosto 2015, e per essa i soci impersonalmente e collettivamente”; resistono con controricorso P.F. e S.C..

Motivi della decisione

che:

Il ricorso consta di un motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, rispettive lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” La censura ha per oggetto la sentenza impugnata laddove la CTR afferma di condividere il decisum della CTP così come sopra trascritto. Premette la ricorrente di avere recuperato a tassazione costi contabilizzati ma non documentati, costi non deducibili e ricavi non contabilizzati. Fa quindi riferimento -trascrivendo le parti dell’atto impositivo di interesse- alla attività istruttoria condotta sulla base della documentazione prodotta a seguito di invito diretto alla parte, dei dati reperiti per effetto delle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.) ed alla Camera di Commercio di Roma (C.C.I.A.A.) per rilevare la emersione di una gestione della società del tutto antieconomica negli anni dal 2003 al 2008 (in specie caratterizzata da omessa dichiarazione negli anni 2003 e 2004 e da una redditività pari allo 0, 672% nel 2005, allo 0,247% nel 2006, all’1,474/0 nel 2007, allo 0,713% nel 2008). L’ufficio aveva quindi proceduto alla determinazione dei ricavi prendendo le mosse dai dati presentati dalla stessa contribuente, pienamente utilizzabili nonostante la tardività (determinante la giuridica omissione della dichiarazione) della relativa presentazione, non essendo lo stesso obbligato ad avvalersi del metodo induttivo, anche in presenza -come nella specie- di una contabilità del tutto inattendibile. La ricorrente fa quindi presente che il proprio appello era proprio diretto a far valere la piena legittimità del metodo analitico induttivo e, quindi, a censurare l’errore in cui era incorsa la CTP. La conferma alquanto sbrigativa della sentenza di primo grado si è risolta in una violazione delle norme denunciate dalla ricorrente, atteso che in capo all’amministrazione si configura, in fattispecie quale quella in esame, la mera facoltà e non l’obbligo di avvalersi del metodo induttivo.

Le considerazioni che precedono si collocano nel solco di un costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il contribuente non ha interesse a contestare l’emissione nei suoi confronti, da parte degli Uffici finanziari, di un accertamento analitico. “Invece che di un accertamento induttivo o sintetico, posto che l’eventuale adozione di questo implicherebbe per lui minori garanzie di quelle correlabili all’accertamento analitico” (cass. n. 13430/2012; n. 5273/2019).

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021