Cass., sez. trib., 21 ottobre 2021 (ord.), n. 29277 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4994/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente –
contro
D.S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fusco, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Sorrentino in Roma via Lombardia n. 30 sc. B primo piano c/o Assoconsum;
- controricorrente e opponente il diniego di definizione agevolata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6075/6/2017 depositata il 3 luglio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Svolgimento del processo
che:
- Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania veniva accolto l’appello proposto da D.S.M. avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva rigettato la sua impugnazione avverso cartella di pagamento per Iva e Irap 2006 e il 2007 notificatagli quale coobbligato solidale, già socio, della società D.S. Trasporti S.R.L., estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 21 settembre 2012.
- In particolare, il giudice d’appello riteneva che il contribuente non avesse assunto la qualità di successore della società estinta in mancanza di distribuzione di attivo in sede di approvazione del bilancio finale, con conseguente difetto di legittimazione passiva ai fini dell’atto impugnato.
- Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui il contribuente replica con controricorso. Successivamente all’incardinamento del giudizio di legittimità, il contribuente ha inoltre proposto domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e, a seguito del diniego di condono D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 egli ha depositato ricorso “successivo” avverso tale provvedimento. Da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di fissazione udienza a seguito del diniego.
Motivi della decisione
che:
- In via prioritaria su di un piano logico, dev’essere esaminato il ricorso “successivo” del contribuente proposto in opposizione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria, ed incentrato sulla censura della motivazione adottata dall’Agenzia delle Entrate secondo cui il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 limita la definizione agevolata alle controverse inerenti gli atti impositivi e, dunque, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione quali ruoli cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione, come nel caso di specie.
- La Corte osserva che il ricorso contenente la doglianza è improcedibile ex art. 369 c.p.c., dal momento che il contribuente ha iscritto tardivamente la causa al ruolo, come si legge nello stesso atto di parte perchè egli ha ritenuto, erroneamente, che si dovessero applicare i termini del processo tributario (30 giorni per il deposito del ricorso notificato) e non quelli del ricorso per cassazione (20 giorni).
Inoltre, non può trovare spazio la richiesta subordinata di rimessione in termini pure articolata dal contribuente, in quanto la sospensione dei termini processuali Covid-19 D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83 e del D.L. 8 n. 23 del 2020, art. 36 ha operato sino all’11 maggio 2020 e dunque, alla data di notifica del diniego intervenuta il 18.6.2020 non trovava applicazione, mentre le addotte ragioni personali di impedimento (patologia cardiologica, focolai ecc.) sono del tutto sprovviste di idonea documentazione a dimostrazione della mera allegazione.
- Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la responsabilità a carico dei soci amministratori liquidatori delle società cessate fosse subordinata al riparto dell’attivo in sede di bilancio finale di liquidazione.
- Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in quanto la sentenza impugnata è apparentemente motivata ed incongrua tanto da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice d’appello.
- Secondo ordine logico, dev’essere esaminato prima il secondo motivo di ricorso in quanto, se accolto, ne deriverebbe la nullità della sentenza.
Il motivo è infondato, considerato che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
- Si rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
Nel caso in esame, la sentenza della CTR espone compiutamente il fatto, il petitum, la causa petendi, gli esiti del primo grado di giudizio sintetizzando le difese delle parti, espone i motivi di appello ed esprime una ratio decidendi sfavorevole alla contribuente sul merito della controversia. Nello specifico la CTR ritiene che la responsabilità solidale del contribuente dipenda dalla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr. p.6 sentenza gravata), e tanto basta a soddisfare il minimo costituzionale.
- E’ al contrario fondato il primo motivo, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui “con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione giova osservare che, rimasta isolata l’affermazione espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in discussione la possibilità di prospettare all’interno del giudizio tributario relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento la questione relativa all’esistenza di utili al momento della liquidazione della società cancellata, questa Corte si è andata ormai consolidando nell’affermare che ” i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” – Cass. n. 9094/2017 -. Sicchè l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” – conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018 -.
2.7. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti – come è accaduto nella vicenda qui all’esame delle Sezioni Unite – ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci”” (Cass. Sez. Unite n. 619 del 2021).
- A questa recente decisione dev’essere data continuità anche nella presente fattispecie. Il giudice d’appello ha deciso in senso non conforme al summenzionato principio di diritto, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità a carico del contribuente socio della società D.S. Trasporti S.r.l., estinta per cancellazione dal registro delle imprese di Benevento in data 21.9.2012, fosse subordinata al riparto dell’attivo in sede di bilancio finale di liquidazione ai fini della legittimazione passiva del contribuente a ricevere l’atto impugnato e nei limiti della percezione di somme in tale sede.
- Da ultimo, va anche dato atto del fatto che in calce al controricorso il contribuente formula istanza ex art. 1306 c.c. invocando la definitività della sentenza n. 589/49/2017 della CTR resa nei confronti di coobbligato solidale, ma l’eccezione è inammissibile.
Si rammenta che “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18154 del 05/07/2019, Rv. 654512 – 01).
- La deduzione del controricorrente nel caso di specie è non autosufficiente in quanto egli rende noto che la sentenza della CTR n. 589/49/2017, sarebbe stata depositata il 25.1.2017, ma non dice quando sia passata in giudicato (solo in caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza), elemento in fatto decisivo per capire se la deduzione sia tempestiva o avrebbe dovuto essere fatta valere nel precedente grado di giudizio.
Più in generale, il contribuente non riproduce nel corpo del controricorso la sentenza invocata ai fini della verifica dei requisiti di cui al principio di diritto sopra riportato, con attestato di passaggio in giudicato.
Inoltre, i documenti non sono neppure effettivamente allegati in quanto, benchè in calce al controricorso si legga che sarebbe stata prodotta, unitamente alla cartella di pagamento impugnata in quel processo, anche la sentenza n. 589/49/2017 della CTR munita di certificazione di passaggio in giudicato rilasciata il 19.3.2018 (medesima data del controricorso nel presente processo), il Collegio ha verificato e non ha reperito gli annunciati allegati nel fascicolo d’ufficio nè in quello delle parti.
- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, improcedibile l’opposizione al diniego della definizione agevolata della controversia tributaria, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e dichiara improcedibile il ricorso in opposizione contro il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021