202107.28
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Processo tributario: dal 1° agosto sospensione feriale dei termini con effetti ordinari

Ad agosto stessa spiaggia, stessa sospensione feriale, stesso mare.
Dopo le interferenze generate dalla disciplina speciale introdotta per affrontare la prima fase dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nel 2021 la sospensione feriale dei termini processuali torna a produrre i suoi effetti ordinari: pertanto dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi per consentire agli operatori giudiziari un periodo di effettivo riposo estivo.

La legge 7 ottobre 1969, n. 742 regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disponendo in particolare che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori e anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 15 maggio 1974, n. 130 ), la ratio di tale disciplina risiede nella necessità di garantire a tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, personale amministrativo – un periodo di effettivo riposo nei mesi estivi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità 1, la sospensione feriale opera di diritto e non è rinunciabile: si veda, ad esempio, Cass., sez. I civ., 1° dicembre 1998, n. 12170, in CED Cass., Rv. 521278, ove si afferma quanto segue: “La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta con la legge 749/69, ha efficacia generale e si applica indipendentemente dalla volontà delle parti del processo. L’espressione adottata dal legislatore (“il decorso dei termini processuali […] è sospeso di diritto […]”) non autorizza la diversa interpretazione proposta dal ricorrente, anche rilevando che la rinunzia alla sospensione è stata dal legislatore eccezionalmente prevista solo in materia penale (art. 2 L. 749/69). In dottrina, sul punto, è stato autorevolmente rilevato che la norma sottrae la parte o meglio il procuratore alla gravosa alternativa di rinunciare “al periodo di riposo” voluto dal legislatore o di astenersi dal compiere nell’epoca preferiale tutti gli atti del procedimento dai quali possono decorrere termini scadenti tra il 1^ agosto ed il 15 settembre”.

In materia civile, la sospensione feriale dei termini non si applica per alcuni procedimenti, tra i quali i procedimenti cautelari, le controversie di lavoro subordinato e i procedimenti di opposizione all’esecuzione.

Computo del termine durante la sospensione feriale

Il periodo di sospensione feriale non viene preso in considerazione nel computo del termine:

  • se il termine processuale inizia a decorrere prima della sospensione feriale, esso rimane sospeso durante il periodo di sospensione e ricomincia a decorrere alla sua conclusione;
  • se il termine processuale inizia a decorrere durante la sospensione feriale, il dies a quo è differito alla conclusione del periodo di sospensione;
  • per il computo del termine a ritroso, il periodo di sospensione non viene computato.

Sospensione feriale e processo tributario

Ormai è pacifico che la sospensione feriale dei termini si applica al processo tributario (cfr. già circolare 23 aprile 1996, n. 98).

L’art. 40, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che la sospensione feriale si applica anche nel caso in cui il termine per la proposizione del ricorso sia prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di uno degli eventi che determinano l’interruzione del processo.

Mediazione tributaria ed accertamento con adesione

Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine di novanta giorni previsto per l’espletamento del procedimento di mediazione tributaria.

la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 si cumula con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Questa soluzione interpretativa è stata dapprima fatta propria dall’Amministrazione finanziaria. Nella risoluzione dell’11 novembre 1999, n. 159 il Ministero delle Finanze ha sostenuto che “anche il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’articolo 1, secondo periodo, della richiamata legge n. 742. Infatti, i due periodi di sospensione in argomento (feriale e quello di 90 giorni), avendo diverse finalità – collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni –, non possono che applicarsi cumulativamente”. Nella circolare del 28 giugno 2001, n. 65, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai fini della determinazione del termine d’impugnazione “deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Parte della giurisprudenza si è successivamente allineata a tale esegesi (ad esempio si veda Cass., sez. trib., 4 febbraio 2011, n. 2682).

L’art. 7 quater, comma 18, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha fugato ogni dubbio residuo, stabilendo in via di interpretazione autentica che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

Sospensione feriale e sospensione COVID

La sospensione feriale è cumulabile con la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni).

Sulla normativa ordinaria si è innestata la disciplina emergenziale. In base all’art. 83, comma 2, del c.d. “Decreto Cura Italia” – nel testo modificato dall’art. 36, comma 1, del c.d. “Decreto Liquidità” – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 si intendono sospesi “i termini stabiliti […] per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, mentre, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Quando invece “il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. Infine s’intendono sospesi “i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Con norma di interpretazione autentica, l’art. 158 del c.d. “Decreto Rilancio” ha chiarito che la sospensione dei termini processuali de quasi intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione”.

Il fraseggio della disciplina emergenziale risuona della littera legis delle disposizioni relative alla sospensione feriale: ciò trova conferma nell’originaria volontà del Legislatore di limitarsi a sancire l’applicabilità della legge 7 ottobre 1969, n. 742 durante il periodo del lockdown.

Un ulteriore argomento a favore della tesi della cumulabilità può essere tratto dalla ratio emergenziale della sospensione straordinaria dei termini processuali: nella relazione illustrativa del c.d. “Decreto Cura Italia” si richiama “l’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”.

A sostegno della tesi della cumulabilità si può inoltre richiamare la difficoltà nell’individuazione del termine prevalente tra quello della sospensione straordinaria e quello della sospensione feriale, entrambe perseguendo interessi meritevoli di tutela.

Ulteriori conferme possono essere tratte dall’esame di alcune soluzioni elaborate dalla giurisprudenza in casi simili:

  • la doppia sospensione feriale (cfr. art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69);
  • il condono tombale (cfr. art. 16, comma 6, l. 27 dicembre 2002, n. 289 – “Legge Finanziaria 2003);
  • le definizioni delle liti fiscali pendenti (cfr. art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111; art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96; art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 23 ottobre 2018, n. 247);
  • l’accertamento con adesione (cfr. supra);
  • la mediazione tributaria (cfr. supra).

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