202105.18
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Fino al 31 luglio il deposito in Cassazione è telematico

Fino al 31 luglio 2021 il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica. Il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria deve essere effettuato con sistemi telematici. La disciplina processuale emergenziale regola la gestione degli atti processuali secondo un regime promiscuo che può rendere necessaria la formazione di un fascicolo d’ufficio cartaceo accanto al fascicolo telematico. Sembra tuttavia ineludibile l’estensione dell’operatività del processo civile telematico anche in data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.

Come anticipato su queste pagine (L. R. Corrado, Processo tributario: il decreto Covid proroga al 31 luglio 2021 la disciplina emergenziale, retro, 1° aprile 2021), il 31 luglio 2021 è il nuovo termine fino al quale sarà efficacie la normativa speciale relativa all’attività giudiziaria durante l’emergenza pandemica da Covid-19: infatti l’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (il c.d. “Decreto Sostegni”), in corso di conversione, intervenendo sull’art. 23, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (il c.d. “Decreto Ristori”), ha spostato al 31 luglio 2021 il termine per l’applicazione della disciplina processuale emergenziale contenuta nell’art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. “Decreto Rilancio”).

Il processo telematico entra in Cassazione.

Dal 31 marzo 2021 e fino al 31 luglio 2021, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione è possibile utilizzare il processo telematico.

L’attivazione del servizio è stata preceduta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. 27 gennaio 2021, con il quale è stata accertata l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti.

Il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, mentre gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti di costituzione in giudizio, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento.

PTC per tutti gli adempimenti processuali.

Dal 31 marzo 2021 il Processo Civile Telematico (PCT) è diventato operativo anche per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, consentendo ad avvocati, cancellieri e giudizi di compiere mediante una piattaforma telematica gli adempimenti processuali come il deposito di atti, documenti e provvedimenti, il pagamento di spese e oneri di giustizia, la verifica dello stato del procedimento, la consultazione del fascicolo processuale, la trasmissione di notifiche e comunicazioni.

Per quanto riguarda precipuamente l’attività dei difensori, possono essere depositati telematicamente il ricorso e il controricorso, il controricorso con ricorso incidentale, il ricorso per correzione d’errore materiale, i documenti ex artt. 369 e 372 c.p.c., le memorie ex artt. 378, 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c., le istanze, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, la rinuncia al mandato, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso, la documentazione relativa ai condoni fiscali et cetera.

Si ritiene che strumento possa essere utilizzato anche per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 31 marzo 2021 ai sensi dell’art. 11 Preleggi C.C..

Il PCT è solo una facoltà.

La disciplina emergenziale ha introdotto una mera facoltà, giacché “il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica”: ne consegue che il ricorrente può produrre solo una parte degli atti e dei documenti in formato digitale (ad esempio depositando nelle forme tradizionali i documenti ex art. 369 c.p.c.) e che la parte intimata può depositare un controricorso cartaceo a fronte di un ricorso telematico (e viceversa).

Secondo quanto sostenuto dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo nella relazione del 10 marzo 2021, n. 21, per il giudizio di legittimità è stato introdotto un regime promiscuo nella gestione degli atti processuali, siano essi introduttivi che endoprocedimentali, rendendo necessario che accanto al fascicolo telematico sia formato anche un fascicolo d’ufficio cartaceo, salva applicazione dell’art. 14, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, vale a dire salvo onerare il cancelliere della effettuazione di copie informatiche dei documenti analogici e del loro inserimento nel fascicolo telematico, previa sottoscrizione digitale. Quanto all’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito ex art. 369 c.p.c., si ritiene che, qualora telematico, detto fascicolo potrà essere trasmesso anche a pezzo PEC, mentre, qualora sia tenuto in forma cartacea, occorrerà procedere secondo la medesima modalità , “sempre che non se ne ipotizzi una massiva attività di estrazione di copia informatica a cura della cancelleria”.

Quanto il PCT entrerà a regime anche per il giudizio di legittimità?

La normativa processuale emergenziale produrrà i propri effetti fino alla cessazione dello stato di emergenza, termine al momento fissato per la data del 31 luglio 2021.

Preso atto di ciò, viene da chiedersi quando il Processo Civile Telematico entrerà a regime anche per il giudizio nanti la Suprema Corte. Infatti il d.m. 27 gennaio 2021 non è attuativo dell’art. 16 bis, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, che sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali “negli uffici giudiziari diversi dai tribunali […] a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione […], sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati”.

Secondo relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo del 10 marzo 2021, n. 21, “è difficile immaginare come, una volta accertata dall’organo amministrativo competente, «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile» innanzi alla Corte di cassazione, si possa sostenere che detto “accertamento tecnico” non rimanga comunque efficace, pure ai sensi dell’art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, che appunto demanda alla medesima autorità (il Direttore generale della D.G.S.I.A.), esattamente detto compito: id est accertare «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»”: da tali rilievi si desume che il deposito telematico sarà ammesso in via facoltativa anche in data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Prova della notifica a mezzo pec ed estrazione di copie.

Alcune importati indicazioni operative sono state elaborate nel vademecum del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense.

Ad esempio si ritiene che la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo pec degli atti processuali debba essere fornita mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e di quelle di avvenuta consegna, fermo restando la facoltà della parte di costituirsi mediante il deposito del ricorso in forma cartacea.

Si afferma inoltre la possibilità di estrarre le copie degli atti e dei provvedimenti dai fascicoli informatici della Corte di Cassazione ed attestarne la conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012.

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