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Costi pluriennali: il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo decorre dall’annualità nella quale è stata presentata ciascuna dichiarazione (nota a Cass. 8500/2021)

Nella sentenza n. 8500/21 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio».

(Cass., sez. unite civ., 25 marzo 2021, n. 8500)

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