Riscossione esattoriale: l’ipoteca non può essere iscritta se il debito non supera il limite previsto per l’espropriazione (nota a Cass. 993/2021)
Nell’ordinanza n. 993/21 la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza con la quale è stata annullata la condanna dell’Agente della riscossione al risarcimento dei danni procurati a un contribuente mediante iscrizione ipotecaria per debiti tributari di importo inferiore al limite ratione temporis vigente, confermando che l’ipoteca esattoriale ex art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo decreto, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite ivi previsto.
(Cass., sez. I civ., 20 gennaio 2021 (ord.), n. 993)
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