202011.12
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Liti fiscali: arrivano le linee guida per lo svolgimento delle udienze in fase emergenziale

Nella seduta del 10 novembre 2020 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato all’unanimità specifiche linee guida cui i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno ispirarsi per la fissazione e la trattazione delle udienze. In realtà bisogna rilevare che tale intervento risulta tardivo, giacché è già stata emanata la maggior parte dei decreti presidenziali previsti dall’art. 27 del Decreto Ristori ed è conseguentemente impedita la celebrazione delle udienze in presenza fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Le linee guida elaborate in seno al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) non hanno efficacia cogente e pertanto ogni ulteriore valutazione rimane nella sfera di autonomia di ciascun Presidente delle Commissioni Tributarie. Ciononostante esse vanno accolte con favore perché pongono alcuni punti fermi per il necessario coordinamento delle loro azioni nella pianificazione nazionale del contenzioso fiscale nella fase emergenziale, sembrano accogliere alcune rimostranze avanzate dalle associazioni rappresentative dei difensori e anticipare in via esegetica il rimedio che verosimilmente sarà posto in sede di conversione a talune sviste del c.d. “Decreto Ristori”.

Da “habemus Papam” a “quousque tandem”.

La situazione continua ad essere molto fluida.

Nelle ultime ore è stato sottoscritto dal Direttore Generale delle Finanze il decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto tramite la piattaforma Skype for Business, utilizzando infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sembra quindi essere stato aggiunto l’ultimo tassello normativo necessario per passare alla concreta adozione delle video-udienze. Habemus Papam?

In realtà l’articolo 5 del decreto direttoriale prevede che i dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto debbano rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle “Linee guida tecnico-operative”, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e aggiornate in base all’evoluzione normativa e tecnologica. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Le misure emergenziali contenute nel c.d. “Decreto Ristori”.

Il CPGT fornisce ai Presidenti della Commissioni Tributarie indicazioni in merito all’applicazione delle misure dettate dall’art. 27, d.l. n. 137 del 2020 (il c.d. “Decreto Ristori) per lo svolgimento delle udienze durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il CPGT ricorda che i capi degli uffici hanno la possibilità di autorizzare con decreto motivato lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto. Per le udienze già fissate per la trattazione pubblica, è possibile procedere mediante decisione assunta sulla base degli atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza. Qualora si chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, è possibile procedere con trattazione scritta.

Le udienze in presenza non sono vietate.

Il CPGT ricorda che, nel caso in cui la situazione sanitaria non abbia raggiunto livelli di allarme a livello locale, è possibile la celebrazione delle udienze “in presenza” assumendo ogni iniziativa idonea a garantire il mantenimento della distanza fisica di sicurezza e il rispetto del divieto di assembramento: a tal fine viene raccomandato di avvalersi della chiamata delle cause ad orario.

Il collegamento da remoto opera solo per i componenti del collegio e il segretario.

Il CPGT ricorda che il Presidente del Collegio può individuare – attestandone il regolare e integrale funzionamento – piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale mediante i quali sia assunta la decisione dei ricorsi a trattazione scritta e in caso di trattazione camerale ex art. 33, d.lgs. n. 546 del 1992.

Sono introdotti criteri per la valutazione delle istanze di discussione orale.

Il CPGT suggerisce ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di indicare ai presidenti dei collegi alcuni criteri per la valutazione delle istanze di discussione orale con rinvio alla conclusione dell’emergenza sanitaria, come rilevanza novità e rilevanza della questione, valore della controversia, numero dei documenti da esaminare et cetera.

Si tratta di una indicazione che suscita perplessità non soltanto perché sembra porsi in contrasto con l’automatismo contenuto nell’art. 27 del c.d. “Decreto Ristori” per il passaggio dalla trattazione scritta a quella orale, ma anche per il vulnus recato al diritto di difesa, il cui esercizio da parte del singolo mediante trattazione in pubblica udienza potrebbe essere impedito sulla base di elementi classificatori di rilevanza generale del tutto arbitrari.

La trattazione scritta è estesa alle udienze camerali partecipate.

Il CPTG pone l’attenzione sul difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell’art. 27, d.l. n. 137 del 2020: mentre il primo comma consente l’utilizzo della videoconferenza per “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto”, il secondo comma limita l’alternativa della decisione sulla base degli atti e quella della trattazione scritta alle sole “controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica”.

Si tratta di un disallineamento che auspicabilmente sarà eliminato in sede di conversione. Medio tempore in molti decreti presidenziali sono già state imposte ai difensori le modalità alternative alla trattazione orale anche per le udienze camerali partecipate. Nella delibera in rassegna il CPGT si allinea su tale posizione valorizzando la ratio emergenziale della disciplina contenuta nel c.d. “Decreto Ristori”.

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