202011.09
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Pronte le regole tecniche: provvedimenti giurisdizionali digitali anche per il processo tributario telematico

Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che detta le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice, alla redazione del processo verbale di udienza informato digitale da parte del segretario di sezione, alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice, nonché alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici. Le nuove norme entrano in vigore il 1° dicembre 2020presso la CTP di Roma e la CTR Lazio e il 1° giugno 2021 presso le altre Commissioni tributarie.

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione dell’art. 3, comma 3, D.M.23 dicembre 2013, n. 163, preceduto dal parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, espresso lo scorso aprile, e da quelli del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, espressi nel mese di ottobre 2020.

La c.d. “scrivania del giudice”.

Il decreto prevede l’introduzione della c.d. “scrivania del giudice” (articolo 3), vale a dire l’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali.

Nella piattaforma è presente anche un applicativo che realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD).

I provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD).

I provvedimenti giurisdizionali digitali (articolo 4) sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

L’applicativo PGD permette la trasmissione del documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, l’oscuramento dei dati personali ex art. 53, d.lgs. n. 196, n. 2003, la trasmissione all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali.

Il deposito dei provvedimenti in formato digitale.

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice con apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e mediante deposito nel fascicolo processuale informatico (articolo 5). Il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

Il processo verbale di udienza.

Il processo verbale di udienza, redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., viene prodotto in formato PDF/A, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e inserito in forma integrale nel fascicolo processuale informatico (articolo 6).

Se il processo verbale è redatto in formato analogico per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede a crearne la copia informatica e attestarne la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

La trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del giudice.

A partire dal 1° dicembre 2020, la trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti per il processo tributario telematico, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori è effettuata tramite il S.I.Gi.T. (articolo 7).

La trasmissione del fascicolo processuale o di suoi singoli atti.

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni Tributarie avviene tramite S.I.Gi.T., mentre la la trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi (ad esempio verso la Corte di Cassazione) avviene con modalità telematiche stabilite con apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle Finanze (articolo 8).

L’adeguamento periodico delle regole tecniche.

Viene previsto che le specifiche tecnico-operative siano oggetto di aggiornamento con cadenza almeno biennale affinché ne sia realizzato l’adeguamento all’evoluzione tecnologica (articolo 9).

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