Processo tributario: udienze da remoto, decisione in base agli atti e trattazione scritta per l’emergenza Covid-19
In caso di lockdown e pericolo per la pubblica incolumità, con decreto motivato il Presidente della Commissione Tributaria può autorizzare lo svolgimento delle udienze da remoto senza attendere l’emanazione delle regole tecnico-operative richieste dal D.L. n. 119/2018. In alternativa, le controversie in relazione alle quali sia stata presentata istanza di pubblica udienza possono essere decise sulla base degli atti ovvero mediante trattazione scritta. Lo prevede il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), al fine di consentire il regolare svolgimento delle liti fiscali durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 salvaguardando, al contempo, la salute pubblica e quella degli operatori del diritto.
Il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020) contiene alcune norme volte a consentire il regolare svolgimento delle liti fiscali durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e, al contempo, salvaguardare la salute pubblica e quella degli operatori del diritto.
Udienze da remoto in caso di lockdown e pericolo per la pubblica incolumità
La prima delle misure urgenti sul processo tributario contenute nell’art. 27 del decreto è quella relativa allo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto.
Si prevede che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissiona Tributaria.
Sembra ragionevole ritenere che tale previsione consenta di superare uno dei principali ostacoli fino ad oggi esistenti per la concreta adozione delle udienze da remoto, vale a dire l’emanazione delle norme tecnico-operative di cui all’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018: se così fosse, si tratterebbe di una soluzione di compromesso a favore della operatività di uno strumento processuale allo stato indispensabile per la tutela della salute e a detrimento delle esigenze di tutela garantite da una capillare disciplina.
I decreti – da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o in camera di consiglio – possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della Giustizia Tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili: sembra potersi ipotizzare che tale norma consenta – ad esempio – ai soli difensori di partecipare mediante videoconferenza, mentre il collegio si riunisce in presenza presso la sede della Commissione Tributaria.
In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
La norma tace sul mezzo utilizzato per tale comunicazione, ma si ritiene che debba trattarsi della ordinaria comunicazione di segreteria inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, se in giudizio personalmente.
Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.
La nuova disciplina rinvia a quella contenuta nell’art. 16, D.L. n. 119/2018 con riferimento alle modalità di svolgimento delle udienze da remoto.
La prima alternativa: la decisione sulla base degli atti
Il decreto Ristori introduce una novità dirompente nel processo tributario, che verosimilmente sarà oggetto di riflessioni e critiche da parte dei commentatori non solo per la soluzione approntata, ma financo per la littera legis.
Si prevede infatti che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica siano decise… senza udienza pubblica… ma sulla base degli atti.
È tuttavia prevista la possibilità che almeno una delle parti – verosimilmente il contribuente che abbia previamente presentato istanza di udienza pubblica – “insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”. Infine, secondo l’art. 27 del decreto, “i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”.
La seconda alternativa: la trattazione scritta
Il D.L. n. 137/2020 prevede infine che si proceda mediante trattazione scritta qualora “sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto”.
In tal caso viene fissato un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di detti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
Infine, l’art. 27 prevede che “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio”.
La lettura dell’intero articolo è riservata agli abbonati di “Ipsoa Quotidiano“. Per ulteriori informazioni cliccare qui.