202010.27
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Giustizia tributaria: l’udienza da remoto esiste da due anni, ma solo sulla carta

Lo spostamento al 31 dicembre del termine per l’applicazione della disciplina emergenziale e l’introduzione di meccanismi digitali per il gratuito patrocinio, il giudizio di legittimità e quello di costituzionalità confermano la scelta di attuare la digitalizzazione della giustizia nel suo complesso. La giustizia tributaria procede, però, a due velocità: se i servizi offerti attraverso la piattaforma digitale del SIGIT hanno anticipato l’evoluzione oggi in atto negli altri settori (PTT e pagamento telematico del contributo unificato tributario), l’udienza da remoto non ha ancora trovato concreta attuazione, nonostante abbia copertura normativa ormai da due anni. Nonostante il parere favorevole del Garante Privacy, mancano ancora le regole tecnico-operative, nonché idonee dotazioni informatiche e infrastrutturali. In dirittura di arrivo, invece, la “sentenza digitale” anche per il processo tributario.

Le misure emergenziali rimango operative fino al 31 dicembre 2020. Introducendo ulteriori misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 125/2020 ha spostato al 31 dicembre 2020 il termine per l’applicazione della disciplina emergenziale del rito civile su trattazione scritta, udienze da remoto e processo telematico innanzi alla Corte di Cassazione.

Nessuna nuova previsione è stata inspiegabilmente contemplata per il rilascio della procura alle liti “a distanza”, già disciplinata dal comma 20-ter dell’art. 83, D.L. n. 18/2000: visto l’aggravarsi della pandemia in atto, si auspica che si ponga rimedio a tale omissione in sede di conversione del decreto legge.

Istanze telematiche per il gratuito patrocinio

A questa disciplina emergenziale si affiancano tre nuovi meccanismi volti ad accelerare la trasformazione digitale del pianeta giustizia.

Con l’art. 37-bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) si prevede che, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, le istanze siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Processo telematico in Cassazione

Il 15 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha siglato con il Ministero della Giustizia, CNF e OCF un protocollo d’intesa per l’avvio del processo telematico civile in sede di legittimità.

La sperimentazione è iniziata il 26 ottobre 2020, mentre l’entrata a regime è prevista entro il 31maggio 2021.

Per la prima fase si prevede la possibilità di deposito telematico degli atti di parte, fermo restando che, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui dell’art. 16-bis, comma 6, D.L. n. 179/2012, perla validità dell’atto continuerà ed essere necessario il deposito cartaceo in cancelleria con le modalità tradizionali; per la ricezione del deposito cartaceo degli atti già inviati telematicamente sarò predisposto uno sportello riservato.

Dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 il deposito telematico degli atti introduttivi di parte sarà facoltativo, mentre diventerà obbligatorio a partire dal 17 aprile 2021, previa modifica normativa.

Udienze da remoto per la Corte Costituzionale

Al fine di assicurare la continuità e il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale nel pieno rispetto del contraddittorio, dal 20 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 i singoli giudici e avvocati potranno partecipare alle udienze pubbliche mediante collegamento da remoto, qualora ragioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 impediscano loro di essere presenti alla Corte Costituzionale: con decreto presidenziale è stata infatti estesa tale possibilità rispetto alla sola camera di consiglio. La richiesta deve pervenire alla Cancelleria entro le ore 12:00 del giorno precedente l’udienza e dev’essere autorizzata dal Presidente della Corte.

A che punto è la digitalizzazione della giustizia tributaria?

Lo spostamento del termine per l’applicazione della disciplina emergenziale fino al 31 dicembre2020 e l’introduzione di meccanismi digitali per il gratuito patrocinio, il giudizio di legittimità e quello di costituzionalità confermano la scelta ordinamentale di attuare la digitalizzazione della giustizia nel suo complesso. Tale processo è stato soltanto accelerato dall’accidentale esigenza di ridurre i contatti fisici per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Come si colloca la giustizia tributaria digitale in questo contesto?

Dall’estate del 2019 l’utilizzo del processo tributario telematico è obbligatorio ed è operativo il pagamento telematico del contributo unificato tributario: i servizi offerti attraverso la piattaforma digitale del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) hanno quindi anticipato l’evoluzione oggi in atto negli altri settori.

L’udienza da remoto esiste solo sulla carta

Non si può tuttavia omettere di rilevare che l’udienza da remoto mediante videoconferenza non ha trovato concreta attuazione nonostante abbia copertura normativa nell’art. 16, comma 4, D.L. n.119/2018 e siano fioccati provvedimenti e pareri di ogni sorta: infatti ancora non sono state individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.

Con l’art. 135 del decreto Rilancio è stato financo esteso l’ambito di applicazione della disciplina dell’udienza tributaria da remoto, consentendola non soltanto per l’udienza pubblica ma anche in caso di trattazione in camera di consiglio ed estendendo la partecipazione in videoconferenza anche a giudici tributari e personale amministrativo delle Commissioni Tributarie: si tratta di correttivi normativi che ben si conciliano non soltanto con l’emergenza sanitaria in atto, ma anche con le esigenze che gli operatori hanno manifestato per la efficiente operatività della giustizia tributaria.

Anche in epoca Covid-19 la giurisdizione tributaria rimane l’unica per la quale l’udienza da remoto continua ad esistere solo sulla carta: infatti a quanto consta l’udienza a distanza non ha trovato concreta applicazione neppure fino al 30 giugno 2020 anche se sono state predisposte le regole tecnico-operative per la prima fase emergenziale e lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria abbia raccomandato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di promuovere lo svolgimento delle udienze da remoto.

Viene poi da chiedersi quante Commissioni Tributarie abbiano la disponibilità di dispositivi elettronici e di connessioni internet con prestazioni idonee a supportare le udienze da remoto.
Ultime ma non meno importanti sono le problematiche legate alla formazione di giudici e funzionari e alla disponibilità di una adeguata assistenza tecnica.

Dal Garante Privacy parere favorevole ma con osservazioni

Il 15 ottobre 2020 la Via Crucis dell’udienza da remoto in ambito tributario è giunta alla stazione del parere favorevole espresso dal Garante Privacy sullo schema di decreto direttoriale recante le regole tecnico-operative di cui all’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018.

Sono state formulate alcune osservazioni in merito alle criticità riscontrate con riferimento alle modalità operative dirette alla preparazione del collegamento e allo svolgimento dell’udienza da remoto.

La piattaforma individuata per lo svolgimento dell’udienza a distanza (Skype for Business) viene ritenuta compatibile con la normativa sul trattamento dei dati, perché i collegamenti saranno effettuati tramite infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestite da SOGEI. I dati personali oggetto del trattamento non sono limitati agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e ai recapiti telefonici di difensori, ma ricomprendono anche i recapiti delle parti che stiano in giudizio personalmente, nonché i dati relativi alle comunicazioni elettroniche (traffico audio/video e messaggistica istantanea) da cifrare per garantirne l’integrità e la riservatezza.

Viene rilevata la necessità che il link per il collegamento da remoto sia diverso per ciascuna udienza e che esso sia strettamente personale e non cedibile a terzi, nonché l’esigenza che siano adottate misure tecniche e organizzative volte ad accertare l’identità dei soggetti all’atto del collegamento.

Mancano inoltre sia la previsione relativa all’informativa sul trattamento dei dati personali, sia l’individuazione delle misure tecniche e organizzative adottate dal MEF al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento de quo.

Commissioni tributarie in ordine sparso: udienza in presenza, trattazione scritta e rinvii

Atterrando dall’iperuranio normativo all’inferno della pratica quotidiana, non si può che rilevare chele varie Commissioni Tributarie procedono in ordine sparso con le udienze in presenza organizzate secondo assetti condizionati dalla disponibilità di ambienti idonei ad accogliere il pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria. Alcuni collegi comunicano l’orario esatto in cui si svolgerà ciascun procedimento, consentendo l’accesso ai locali di udienza ai soli interessati e limitatamente al tempo strettamente necessario alla discussione. Altri collegi invece fanno attendere i difensori fuori dagli uffici con chiamata di ciascun procedimento da trattare.

L’ulteriore strumento utilizzato è quello della trattazione scritta, vale a dire il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. n. 18/2020.Alcuni collegi impongono questa modalità senza prendere in considerazione le criticità che essa pone nel caso in cui sia stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza. Altri collegi fissano un termine entro il quale le parti possono rinunciare alla pubblica udienza e, in caso di loro inerzia, rinviano le cause a nuovo ruolo, mentre altri ancora impongono la trattazione scritta.

Infine, alcuni collegi rinviano le udienze pubbliche a data fissa o addirittura a nuovo ruolo.

La giustizia tributaria risulta quindi spaccata in tre: gli operatori paradisiaci continuano a lavorare grazie alle udienze in presenza ma mettono a rischio la propria – e l’altrui – salute, in Purgatorio finiscono i procedimenti con trattazione scritta e sacrificio del diritto al contraddittorio, mentre rimangono nel Limbo di “color che son sospesi” i giudizi oggetto di rinvio.

Si tratta di una situazione complessivamente insostenibile per i difensori che quotidianamente gestiscono il contenzioso fiscale, con conseguente pregiudizio dei diritti dei contribuenti loro assistiti. È inoltre inspiegabile il ritardo nell’introduzione dell’udienza a distanza per la giustizia tributaria alla luce della rilevanza economica degli interessi collettivi in gioco per privati e Fisco, le liti fiscali pendenti nel 2019 raggiungendo un valore stimato di circa 41 miliardi di euro.

In arrivo i provvedimenti digitali anche per il processo tributario

Ulteriori passi in avanti sono stati compiuti sul fronte della introduzione della “sentenza digitale” anche per il contenzioso tributario.

Il 15 ottobre 2020 il Garante Privacy ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla protezione dei dati personali con riferimento allo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze recante le regole tecnico-operative per la redazione e il deposito di provvedimenti giurisdizionali digitali nel processo tributario.

Lo schema di decreto – che si compone di 10 articoli – individua le regole tecniche informatiche che dovranno applicarsi alla redazione del provvedimento giurisdizionale digitale, alla redazione del verbale di udienza in modalità telematica, alla trasmissione degli atti da parte degli ausiliari del Giudice e alla trasmissione dei fascicoli informatici dalle Commissioni tributarie provinciali a quelle regionali e verso altre giurisdizioni (ad esempio Corte di Cassazione) in virtù di convenzioni da stipulare.

In linea con le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), i documenti digitali saranno redatti in formato PDF/A con possibilità di poter effettuare operazioni di selezione e copia di parti del testo e sono sottoscritti con firma digitale PADES. I giudici potranno lavorare su dispositivi personali (desktop, laptop o tablet) senza vincolo di connessione alla rete Internet, con possibilità di redigere i provvedimenti “in locale”, avendo a disposizione una “scrivania del giudice” cui accedere attraverso l’inserimento di credenziali costituite da userid e password.

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