202007.21
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Giustizia tributaria digitale: nuove norme emergenziali fino al 31 ottobre 2020

Il decreto Rilancio ha introdotto nuove misure urgenti per la gestione della giustizia fino al 31 ottobre 2020.
Nulla quaestio sull’applicabilità alla materia tributaria della disciplina sul deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione e al conseguente assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo telematico e delle anticipazioni forfettarie.
Non è invece del tutto chiaro se siano applicabili anche al processo tributario le nuove norme in materia di trattazione mediante deposito telematico di note scritte e udienze da remoto.
Anche se sono state introdotte modifiche alla disciplina ordinaria della giustizia tributaria digitale, nell’attesa dell’individuazione delle relative regole tecnico-operative è ragionevole ritenere che il plesso normativo emergenziale possa produrre effetto anche per i giudizi fiscali.

Con l’art. 83 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) sono state disciplinate le misure urgenti per la gestione della giustizia nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, sancendo la sospensione dei termini processuali e regolando lo svolgimento delle udienze. Tale plesso normativo ha inoltre attribuito ai singoli capi degli uffici giudiziari il compito di adottare le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie poste per prevenire la diffusione del
Covid-19.
La disciplina emergenziale ha trovato applicazione anche per la gestione della giustizia tributaria in ragione del disposto contenuto nel comma 21 dell’art. 83.

La disciplina del decreto Rilancio applicabile fino al 31 ottobre 2020

In sede di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), è stata introdotta nell’art. 221 una disciplina per la gestione del processo civile con efficacia limitata al 31 ottobre 2020. Per l’ambito civile sono regolate la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico innanzi alla Corte di Cassazione.

Se – come a tutta prima sembra – l’art. 221, D.L. n. 34/2020 interviene sull’art. 83, D.L. n. 18/2020, esso può trovare applicazione anche per la materia tributaria sulla base del comma 21 del medesimo articolo. Diversamente opinando, si determinerebbe un irragionevole vuoto normativo, mancando ad oggi le regole tecniche richieste dall’art. 16, D.L. n. 119/2018 per la concreta operatività della giustizia tributaria digitale.

Le “nuove” disposizioni sul processo telematico

Il comma 3 dell’art. 83, D.L. n. 18/2020 regola il deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato mediante sistemi telematici, ricalcando quanto già imposto dal comma 11 fino al 30 giugno 2020.

La disciplina ordinaria vigente già prevede la digitalizzazione del processo tributario, regolando altresì le ipotesi di autorizzazione del deposito con modalità analogica.

La trattazione mediante deposito telematico di note scritte

Il comma 4 dell’art. 83, D.L. n. 18 del 2020 consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte, in maniera parzialmente analoga a quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 fino al 30 giugno 2020.

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

A differenza di quanto previsto fino al 30 giugno 2020, sono disciplinati più nel dettaglio alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti della sostituzione dell’udienza con le note scritte (30 giorni prima della data fissata per l’udienza) nonché i termini per il deposito delle stesse note (5 giorni prima della predetta data).

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In tal caso, il giudice provvede entro i successivi 5 giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvedere secondo quanto disposto dall’art. 181, comma 1, c.p.c. per la mancata comparizione delle parti: viene quindi fissata una udienza successiva e ne fa dare comunicazione alle parti costituite, mentre, se
nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Per l’ambito tributario, qualora sia stata chiesta la discussione in pubblica udienza ex art. 34, D.Lgs. n. 546/1992, la parte potrà presentare l’istanza di trattazione orale secondo la procedura supra descritta.

A tutta prima le note scritte de quibus sembrano differenziarsi sia dalle memorie sia dalle brevi repliche scritte di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, le prime dovendo limitarsi alle sole istanze e conclusioni.
Sull’altare della sicurezza sanitaria resta – almeno parzialmente – sacrificato il diritto al contraddittorio e, con esso, quella componente umana che consente al difensore una corretta gestione del rapporto diretto con il collegio giudicante.
Un rimedio a tale criticità è rappresentato dalla possibilità di presentare istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza su cui si dirà infra.

L’avvio del processo telematico innanzi alla Corte di Cassazione

L’art. 83, comma 5, D.L. n. 18/2020 disciplina il deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, riproducendo il contenuto del comma 11-bis dell’art. 83 per le attività poste in essere fino al 30 giugno 2020.

Previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica, mentre il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i sistemi telematici di pagamento: mentre per il deposito degli atti si prevede la facoltà di provvedere con modalità telematiche, per il pagamento del contributo unificato si prescrive l’uso dei mezzi telematici nel caso in cui sia stato scelto il processo telematico.

Le regole per le udienze da remoto fino al 31 ottobre 2020

Il comma 6 dell’art. 83, D.L. n. 18/2020 consente la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta.

La partecipazione avviene mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
La parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione.
Il termine per il deposito dell’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è fissato in almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza.
Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno 5 giorni prima dell’udienza.
All’udienza il giudice deve dare atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

II comma 7 dell’art. 83, D.L. n. 18/2020 attribuisce al giudice la facoltà di disporre, con il consenso delle parti, la trattazione da remoto dell’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.
Si tratta di una previsione analoga a quella contenuta nella lettera f) del comma 7 dell’articolo 83 fino al 30 giugno 2020.
Individuazione e regolazione dei collegamenti audiovisivi a distanza sono affidati a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L’udienza deve svolgersi con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Nell’attesa delle regole tecniche richieste dall’art. 16, D.L. n. 119/2018 per la concreta operatività della giustizia tributaria digitale, sembra ragionevole ritenere il comma 6 operante anche per la materia tributaria.

Le nuove norme in materia di giustizia tributaria digitale

Si ricorda infine che proprio l’art. 16, D.L. n. 119/2018 è oggetto di modifiche a opera dell’art. 135 del decreto Rilancio, finalizzate all’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’udienza tributaria da remoto.

Oltre alle criticità di tale disciplina (cfr. l’editoriale del Professore Cesare Glendi del 20 giugno 2020, Nuove tipologie di udienze, anche da remoto, nel processo tributario ex Covid-19), è bene rilevare che ancora non sono state individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione
all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza: in buona sostanza, tale strumento non è ancora operativo, nonostante sia stato introdotto nell’ordinamento da quasi due anni.

A quanto consta l’udienza a distanza non ha trovato concreta applicazione neppure fino al 30 giugno 2020 anche se sono state predisposte le regole tecnico-operative per la fase emergenziale e lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria abbia raccomandato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di promuovere lo svolgimento delle udienze da remoto.

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