202007.03
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Riscossione esattoriale: la raccomandata informativa è essenziale per la notifica della cartella? (nota a Cass. 12470/2020)

Nell’ordinanza n. 12470 del 2020 la Corte di Cassazione affronta la questione relativa al perfezionamento del procedimento di notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte dell’Agente della riscossione: nel caso in cui l’atto non sia consegnato direttamente al contribuente suo destinatario per sua “irreperibilità relativa” è necessario l’invio e l’effettiva ricezione della successiva raccomandata informativa?

(Cass., sez. VI civ. – T, 24 giugno 2020 (ord.), n. 12470)

Nell’ordinanza n. 12470 del 2020 la Corte di Cassazione richiama la disciplina di cui all’art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in forza della quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell’Agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso: in tale ipotesi la notifica si considera avvenuta nella data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, ovvero dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Da tale plesso normativo il Collegio desume l’assunto secondo cui , in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non sarebbe necessario l’invio della successiva raccomandata informativa in quanto alla notificazione semplificata tramite spedizione postale si applicherebbero le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.

Nel caso di specie sub iudice le cartelle di pagamento sono state notificate dall’Agente della riscossione a mezzo posta ai figli del contribuente loro destinatario senza successivo invio della raccomandata informativa: in applicazione dei principi di diritti supra enunciati, il Collegio cassa con rinvio la sentenza impugnata.

In realtà la pronuncia in commento pare non condivisibile per una pluralità di ragioni, la prima delle quali è di tipo logico-giuridico.

È vero che l’art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 consente all’Agente della riscossione di procedere alla notificazione semplificata tramite spedizione postale e che, in tale eventualità, la notifica si considera effettuata alla data della consegna al destinatario o ad altra persona, ma tali elementi non escludono affatto l’applicabilità della disciplina della notificazione di atti a mezzo servizio postale di cui alla legge n. 890 del 1992. L’art. 7 di tale plesso normativo dispone expressis verbis che, se il plico non viene consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale gliene dà notizia a mezzo di lettera raccomandata con cui comunica l’avvenuta notificazione: la ratio di tale previsione risiede nella necessità di garantire la effettiva conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario per gli effetti pregiudizievoli che ne possono derivare.

Bisogna inoltre rilevare che nella giurisprudenza di legittimità esiste un indirizzo esegetico di segno opposto rispetto a quello seguito dell’ordinanza in commento.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., sez. trib., 26 novembre 2014, n. 25079, in CED Cass., Rv. 634229, ove, in applicazione dell’enunciato principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario; di segno conforme ex multis Cass., sez. VI civ. – T, 19 aprile 2018 (ord.), n. 9782, ibidem, Rv. 647736 e Cass., sez. trib., 27825, ibidem, Rv. 651408).

Tale orientamento si pone in linea di continuità con quello consonante relativo al procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, secondo cui l’art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, pur rinviando alla disciplina del Codice di Procedura Civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2868, in CED Cass., Rv. 642888).

Secondo detto indirizzo, la raccomandata informativa costituisce “un adempimento essenziale del procedimento di notifica […] sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, […] non essendo sufficiente la sola spedizione” (così testualmente Cass., sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2868, in CED Cass., Rv. 642888: nel caso di specie è stato confermato il difetto assoluto di notifica dell’atto effettuata presso il domicilio del contribuente a mani del coniuge convivente perché non seguita dall’effettiva ricezione della raccomandata informativa; cfr. Cass. nn. 9782 e 27825 del 2018; cfr. anche Cass., sez. II civ., 30 giugno 2008, n. 17915, in CED Cass., Rv. 604103; Cass., sez. trib., 25 gennaio 2010 (ord.), n. 1366, ibidem, Rv. 612391; Cass., sez. III civ., 4 dicembre 2012, n. 21725, ibidem, Rv. 624248; Cass., sez. unite civ., 31 luglio 2017 (ord.), n. 18992, ibidem, Rv. 645134, secondo le quali secondo cui l’omissione della raccomandata informativa costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario).

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