202005.28
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#EmergenzaCOVID-19: Processo tributario con udienze a distanza. Ma solo per la fase di emergenza Covid-19

Anche la giustizia tributaria può riprendere la propria attività in condizioni di sicurezza nella Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: il Dipartimento delle Finanze individua le specifiche tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza, siano esse collegiali o monocratiche, pubbliche o in camera di consiglio.
Skype for Business è il programma da utilizzare per i collegamenti da remoto tramite dispositivi dell’ufficio o personali.
Il decreto dà così attuazione alla previsione del decreto Cura Italia, che dispone lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Nel regolare la Giustizia Tributaria Digitale, l’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 ha introdotto la facoltà di partecipazione delle parti all’udienza pubblica ex art. 34, D.Lgs. n. 546 del 1992 mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio processuale con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.
Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Tale meccanismo opera su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Nonostante siano trascorsi quasi due anni, a oggi tale previsione è rimasta lettera morta, non essendo ancora state individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.

Un decreto per l’emergenza è per sempre?

Il decreto del Dipartimento delle Finanze che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto viene adottato per affrontare una situazione contingente e non per dare attuazione alla disciplina “a regime” già presente nel
nostro ordinamento.

A sommesso avviso di chi scrive, si tratta di un’occasione perduta per dare definitivamente il via a uno strumento digitale che consentirebbe – attraverso l’azzeramento delle distanze e dei conseguenti costi (economici e personali) – il superamento delle barriere all’entrata (di matrice geografica e non solo) del mercato legale tributario. Non tutto il male viene per nuocere: la scelta di limitare l’operatività dello strumento al solo periodo emergenziale potrebbe permettere al Legislatore di estenderne definitivamente il campo di applicazione e di apportare alcuni miglioramenti tecnici.

Scelto il programma Skype for business

Il provvedimento individua in Skype for Business il programma da utilizzare per i collegamenti da remoto tramite dispositivi dell’ufficio o personali. Si tratta del software già in uso nell’ambito della sperimentazione in atto presso alcune Commissioni Tributarie al fine di valutarne le eventuali criticità nelle more di un esame più ampio delle soluzioni tecnologiche rese disponibili sul mercato.

Si tratta di una scelta diversa rispetto a quella che caratterizza la giustizia civile e penale, in relazione alle quali è normativamente prevista l’alternativa tra Skype for Business e Microsoft Teams.

Nel provvedimento si specifica che devono essere utilizzati infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle finanze. Tale elemento pare finalizzato a garantire che i dati rimangano nella disponibilità dello Stato italiano e non di soggetti terzi.

Viene da chiedersi la ragione per cui, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla introduzione dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, non sia stato possibile per il Ministero dell’Economia e delle finanze elaborare un proprio programma, attuando una policy analoga a quella che ha portato alla creazione del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), la piattaforma pubblica su cui opera il processo tributario telematico.

Svolgimento dell’udienza da remoto

Anche nella disciplina emergenziale si prevede che la partecipazione all’udienza avvenga a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto “con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio” (art. 3, comma 1, decreto direttoriale).

Mentre la disciplina a regime riconosce alle parti la facoltà di utilizzare la videoconferenza, il decreto direttoriale prevede che l’udienza a distanza sia disposta dal Presidente o dal giudice monocratico.
Il calendario delle udienze da remoto viene organizzato secondo orari distinti e congruamente distanziati.

La decisione di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 546/1992. Prima dell’udienza l’ufficio di Segreteria della Commissione tributaria invia all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, previamente comunicato dalla parte, il link di collegamento da remoto per la partecipazione all’udienza a distanza.

A tutta prima la scissione tra la comunicazione di Segreteria (via PEC) e l’invio del link di collegamento (via email) sembrerebbe giustificato dalla necessità di indirizzare l’invito a Skype for Business con le specifiche tecniche sulle modalità di collegamento al medesimo indirizzo di posta elettronica ordinaria che viene utilizzato per l’accesso dell’utente alla sessione sulla piattaforma. Si tratta di una scelta tecnico-informatica che non garantisce la certezza giuridica del buon esito della trasmissione del link di collegamento e che non pare neppure conforme al dettato dell’art. 83, comma 7, lettera f), D.L. n. 18/2020, ove si fa riferimento ad una vera e propria comunicazione di cancelleria. Questa duplicazione di comunicazioni potrebbe forse essere eliminata operando attraverso uno strumento di videoconferenza integrato con la piaffaforma S.I.Gi.T..

Nel provvedimento in esame manca un adempimento che è invece previsto nel protocollo tra CSM e CNF per le udienza civili tramite collegamento da remoto, vale a dire la necessità che i difensori depositino nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo email attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

L’aula d’udienza è dove sei tu

Il luogo dove i giudici tributari, la parte processuale o il suo difensore e il personale amministrativo si collegano in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Il Presidente o il giudice monocratico esercita i poteri di vigilanza e di direzione dell’udienza previsti dall’art. 127 c.p.c..

Previa autorizzazione del giudice, possono essere esibiti in udienza atti e documenti mediante l’apposita funzione che permette la loro condivisione sullo schermo: in base a tale norma, viene consentita l’esibizione di atti e documenti soltanto mediante la funzione di condivisione dello schermo e non con la condivisione del file nella chat accessoria.

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti.

Il processo verbale

Anche nel caso in cui l’udienza sia svolta a distanza, del suo svolgimento è redatto processo verbale secondo le disposizioni degli artt. 33, comma 3 e 34, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Nel verbale si dà atto dello svolgimento dell’udienza attraverso collegamento da remoto, nonché, delle condizioni audio e video della comunicazione e delle eventuali difficoltà tecniche riscontrate. Pur non essendo specificato nel decreto direttoriale, nel verbale dovrebbe essere dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, in generale, di tutte le ulteriori operazioni.

Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale delle linee guida AGID del 23 marzo 2020. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede a effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa ed inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Pubblicazione del decreto direttoriale

Al fine di consentirne la più ampia diffusione, il decreto direttoriale viene pubblicato sui portali istituzionali del Ministero dell’Economia e delle finanze e sul portale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed è comunicato alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

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