Operazioni oggettivamente inesistenti: la fittizietà non è smentita dai mezzi di pagamento (nota a Cass. 8919/2020)
Nell’ordinanza n. 8919 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma che, qualora nell’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria abbia contestato – anche mediante presunzioni – che le operazioni sono oggettivamente inesistenti, sul contribuente grava l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza e che tale prova contraria non può limitarsi nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, perché questi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.