202004.20
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Processo tributario: come iscriversi nell’elenco dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica

Dal 1° aprile 2020 è possibile presentare telematicamente la domanda di iscrizione al nuovo Elenco Unico Nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. Le domande di iscrizione – da presentare mediante la compilazione di appositi moduli – devono essere firmate digitalmente e indirizzate all’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it. I soggetti che risultano iscritti, alla data del 31 marzo 2020, negli elenchi detenuti in precedenza dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, transitano di diritto nell’Elenco nazionale: entro il 31 ottobre 2020, sono comunque tenuti a confermare con un’autocertificazione il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di situazioni di incompatibilità.

Con la circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha preso posizione in merito alle modalità di iscrizione alle 5 sezioni che compongono il nuovo Elenco Unico Nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie.

Tale elenco è regolato dalle norme regolamentari contenute nel D.M. 5 agosto 2019, n. 106 ed è operativo dal 1° aprile 2020.

Domanda di prima iscrizione

A decorrere dal 1° aprile 2020 coloro che richiedono per la prima volta l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza tecnica devono inviare l’apposita domanda all’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it utilizzando la casella PEC di cui risulta titolare l’istante.

La domanda deve essere redatta esclusivamente in conformità ai modelli resi disponibili sul portale della Giustizia Tributaria.

Per l’iscrizione alle Sezioni I e II occorre utilizzare il modello unico di abilitazione e autocertificazione
La domanda relativa alle Sezioni III, IV e V deve essere redatta utilizzando il modello di richiesta presentato dal datore di lavoro unitamente all’autocertificazione del dipendente di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Nella modulistica sono inoltre presenti:
– il modulo diautocertificazione specifico per i soggetti già iscritti alla data del 31 marzo 2020 , in uno degli elenchi degli abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie; 
– il modulo dellecomunicazioni riguardanti le variazioni dei dati e/o dei requisiti relativi all’iscritto ;
– il modulo dellecomunicazioni riguardanti le variazioni dei dati e/o dei requisiti relativi al datore di lavoro 

La domanda è predisposta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e deve essere quindi corredata da copia digitale di un documento di identità in corso di validità.

Tutti i files devono essere in formato PDF-1a/1b e firmati digitalmente.

Il contenuto della domanda

Nella domanda l’istante indica:

  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di residenza;- il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
  • il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
  • il titolo di studio posseduto (se richiesto ai fini dell’iscrizione), indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione laddove necessaria per l’iscrizione;
  • la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e politici;- l’indirizzo PEC;
  • la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
  • la dichiarazione prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’interessato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, certifica il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento;
  • la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all’art. 10 del Regolamento;
  • l’insussistenza dei casi di incompatibilità, elencati nell’art. 9 del Regolamento;
  • il rilascio di apposita liberatoria da sottoscriversi ai fini della pubblicazione dell’Elenco Unico Nazionale sul portale WEB di uno o più dei propri dati personali (recapiti telefonici; recapiti PEC; indirizzo; foto personale).

L’istante deve altresì trasmettere una fotografia digitale, che sarà utilizzata per la stampa della tessera nominativa di riconoscimento.

La richiesta di iscrizione alle sezioni III (funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli elenchi ex Intendenze di finanza), IV (dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e di imprese o delle loro controllate) e V (dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi) dell’Elenco Unico Nazionale dovrà essere presentata per il proprio dipendente dalle Associazioni di categoria, dalle imprese, dai CAF e dalle relative società dei servizi, mentre sono rilasciate dal dipendente le dichiarazioni di veridicità dei requisiti personali ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Per tali istanti la domanda deve contenere:

  • per la sezione III (funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli elenchi ex Intendenze di finanza), l’attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l’associazione di categoria e l’iscrizione alla data del 15 gennaio 1993 negli elenchi tenuti dalla ex Intendenza di Finanza competente per territorio;
  • per la sezione IV (dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e di imprese o delle loro controllate), l’attestazione comprovante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, con le imprese o con le loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., con l’indicazione della data di assunzione e della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare;
  • per la sezione V (dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi), l’attestazione rilasciata dal CAF e/o dalla società di servizi comprovante il rapporto di lavoro dipendente, sottoscritta dal Responsabile dell’assistenza fiscale di cui all’art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 e dall’amministratore del CAF stesso, con l’indicazione della data di assunzione, della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare, ovvero del rapporto contrattuale di servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo CAF.

Adempimenti per i soggetti già iscritti

Entro il 31 ottobre 2020 anche i soggetti già iscritti negli elenchi alla data del 31 marzo 2020 sono tenuti a trasmettere l’apposito modulo presente sul portale della Giustizia Tributaria all’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it utilizzando la casella PEC di cui risulta titolare.

L’istante deve:

  • dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita sezione e l’assenza di cause di incompatibilità;
  • comunicare il proprio indirizzo PEC;
  • trasmettere una fotografia;
  • comunicare le necessarie liberatorie al fine di prestare il consenso per la pubblicazione dei dati personali sul portale della Giustizia Tributaria.

La tessera nominativa di riconoscimento

A ciascun soggetto iscritto nell’Elenco Unico Nazionale sarà rilasciata una tessera nominativa di riconoscimento. A tal fine, insieme alla domanda l’istante deve altresì trasmettere una fotografia digitale, che sarà utilizzata per la stampa della tessera nominativa di riconoscimento. La fotografia deve essere conforme ai più recenti standard ICAO ed ISO (adottati per le fotografie uso documento d’identità, in particolare per il rilascio del passaporto), necessaria per il rilascio della tessera nominativa di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento conterrà i seguenti dati:

  • nome;
  • cognome;
  • comune di nascita;
  • data di nascita;
  • sezione e numero d’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale;
  • data del provvedimento di autorizzazione;
  • eventuale data di scadenza.

L’autorizzazione è comunicata all’istante con apposito messaggio inviato dall’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it.

Con la medesima comunicazione viene indicata Commissione Tributaria presso la quale la tessera di riconoscimento potrà essere ritirata: si tratta della Commissione Tributaria più vicina al luogo di residenza o di quella diversa indicata dall’istante nella domanda di iscrizione.

L’istante dovrà presentare 3 marche da bollo del valore di 16 euro cadauna per la domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizzazione e per il rilascio della tessera di riconoscimento.

In caso di furto o smarrimento della tessera di riconoscimento, il titolare è tenuto a presentare denuncia alla competente Autorità di pubblica sicurezza e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Giustizia Tributaria, alla quale può richiedere il rilascio di un duplicato, allegando copia della denuncia di smarrimento o furto.

Nei casi di cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale o di scadenza dell’abilitazione – nel caso di pensionamento del dipendente dell’impresa/CAF – la tessera deve essere restituita alla Direzione della Giustizia Tributaria mediante consegna diretta presso la sua sede in Roma o per il tramite di una delle Commissioni tributarie, entro i 10 giorni successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione o alla scadenza del titolo abilitativo.

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