#EmergenzaCOVID-19: sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori: prime annotazioni
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 67 – (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
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1. Entrata in vigore e finalità.
Con l’art. 67 viene disciplinata la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Tale plesso normativo – entrata in vigore il 17 marzo 2020 1 – è stato preceduto da provvedimenti interni con i quali sono state sospese le attività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in ottemperanza al d.p.c.m. 11 marzo 2020 al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 2.
La finalità perseguita con tali interventi è quella di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia in atto. Come confermato dalla relazione tecnica di accompagnamento del decreto legge, nel periodo di sospensione delle attività il personale non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, continuando a operare anche da remoto mediante modalità di lavoro agile.
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2. La sospensione dei termini relativi all’attività dell’Amministrazione finanziaria.
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
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3. La sospensione dei procedimenti relativi agli interpelli.
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per fornire risposta:
- alle istanze di interpello di cui all’art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212, riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie (il c.d. interpello ordinario), alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (il c.d. interpello probatorio), all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (il c.d. interpello anti-abuso), nonché alla disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario (il c.d. interpello disapplicativo)
- alle istanze di interpello relativo al regime di adempimento collaborativo di cui all’art. 6, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
- alle istanze di interpello sui nuovi investimenti di cui all’art. 2, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Sono inoltre sospesi i termini per fornire risposta a seguito della presentazione della documentazione integrativa, nonché il termine per la regolarizzazione delle istanze di cui all’art. 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Sono infine sospesi:
- i termini per la risposta alla domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
- i termini relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all’art. 1 bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- i termini relativi alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all’art. 31 ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600;
- i termini relativi alla istanza per la rettifica in diminuzione del reddito ex art. 110, comma 7, Tuir per le operazioni tra imprese associate con attività internazionale ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 31 quater, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600;
- i termini relativi alle procedure di accordo preventivo per accedere ai benefici del c.d. “Patent box” di cui all’art.1, commi da 37 a 43, l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Qualora le istanze di interpello supra elencate siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione dall’art. 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione [1° giugno 2020].
Durante il periodo di sospensione la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
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Con la circolare 4/E del 20 marzo 2020 Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini.
Agenzia delle Entrate garantisce che, durante il periodo di sospensione dei termini, le proprie strutture competenti potranno svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, mentre è inibito l’accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività del contribuente.
Simmetricamente alla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria
Agenzia delle Entrate ritiene che dall’8 marzo al 31 maggio 2020 “restano sospesi […], per ragioni di coerenza,i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa), […] pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione”.
Ne consegue ad esempio che durante il periodo di sospensione gli uffici possono inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze e di integrazione della documentazione, specificando che il termine entro il quale il contribuente è tenuto all’adempimento inizia a decorrere dal 1° giugno 2020, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.
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4. La sospensione dei procedimenti non indifferibili e urgenti.
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospese le attività consistenti nelle risposte:
- alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492 bis del c.p.c, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- alle istanze di accesso ai documenti amministrativi formulate ai sensi dell’art.. 22, l. 7 agosto, n. 241;
- alle istanze di accesso civico a documenti, informazioni o dati formulate ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La sospensione non si applica alle attività aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
Per ciascuna direzione regionale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ordinaria ai quali è possibile inoltrare richieste di assistenza aventi detto carattere di indifferibilità ed urgenza. È necessario allegare scansione del documento di riconoscimento.
Nella pagina web dedicata all’emergenza sanitaria COVID-19 Agenzia delle Entrate-Riscossione riserva tale procedura alla richiesta di assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e annovera tra le fattispecie indifferibili ed urgenti la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione.
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5. La proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l’Amministrazione finanziaria.
Derogando espressamente all’art. 3, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212 (il c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) 3, l’art. 67 rende integralmente applicabile la disciplina di cui all’art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo richiamato regola la sospensione dei termini per eventi eccezionali come segue:
- le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (comma 1);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (comma 2);
- l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 3).
Occorre tuttavia osservare che i commi 1 e 3 dell’art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 sembrano risultare inapplicabili all’emergenza sanitaria in atto e ciò in ragione della disciplina speciale introdotta dagli artt. 67, 68 e 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
In base al comma 2 dell’art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: pertanto i termini de quibus che scadono entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.
È da ritenersi che tale disciplina sia applicabile agli enti aventi sede in tutti i Comuni italiani, il d.l. n. 18 del 2020 essendo intervenuto con riferimento all’intero territorio nazionale senza distinzione alcuna tra i vari Comuni colpiti dall’emergenza sanitaria. Sembra inoltre ragionevole ritenere che la proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività dell’Amministrazione finanziaria sia applicabile a tutti i contribuenti, stante la portata generalizzata della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari di cui agli artt. 62, 68 e 69, d.l. n. 18 del 2020.
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6. Criticità.
La disciplina in commento è stata oggetto di critiche.
In primo luogo è stato osservato che l’art. 67 sospende la sola attività della Pubblica Amministrazione, mentre non prevede espressamente un analogo stand-by per quella – simmetrica e integrativa – che devono porre in essere i contribuenti e i loro difensori in sede procedimentale.
In secondo luogo non sembrano neutralizzati gli effetti pregiudizievoli che il differimento delle attività procedimentali può produrre sulla tutela dei diritti dei contribuenti ex artt. 24 e 113 Cost..
In terzo luogo sussistono alcune incertezze sulla portata applicativa della nuova disciplina: ad esempio quali attività possono dirsi “indifferibili ed urgenti” in concreto quando il pregiudizio potenzialmente derivante dalla riscossione è oggi inibito dalla sospensione di tale attività?
A ciò si aggiunga che – alla data in cui si scrivono queste righe – il periodo di sospensione dei termini relativi all’attività contenziosa dell’Amministrazione finanziaria (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) non sembra essere stato coordinato con quelli previsti dall’art. 83, d.l. n. 18 del 2020 per la sospensione dei termini processuali (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) e per la fase di riorganizzazione discrezionale degli uffici giudiziari (dal 16 aprile al 30 giugno 2020). Tale disallineamento – verosimilmente frutto di una redazione normativa frettolosa dettata dalla situazione di emergenza – tra la (più ampia) sospensione dei termini relativi all’attività della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 67, d.l. n. 18 del 2020 e quella (più ristretta) riconosciuta dall’art. 83, d.l. n. 18 del 2020 alle parti in sede processuale è da taluno ritenuto irragionevole e lesivo dei principi di difesa e di parità delle parti ex artt. 3, 24 e 111 Cost. perché sarebbe operante a detrimento della sola parte privata.
Numerose contestazioni – ad esempio da parte della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti – sono state sollevate anche in merito alla irragionevole sproporzione tra la durata della sospensione dell’attività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) e quella biennale della proroga dei termini di prescrizione e decadenza (fino al 31 dicembre 2022).
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7. Il procedimento di accertamento con adesione.
Ulteriori criticità sono state individuate per quanto concerne la tutela dei diritti del contribuente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
In realtà la sospensione del termine per la notificazione del ricorso di cui all’art. 83, d.l. n. 18 del 2020 si riverbera su quello previsto per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come ha già rilevato anche Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020.
Per quanto concerne invece i procedimenti di accertamento con adesione già in essere, a sommesso avviso di chi scrive la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività – sia della Pubblica Amministrazione, sia dei contribuenti e dei loro difensori – dal 9 marzo al 15 aprile 2020 potrebbe essere fondata sull’art. 103, d.l. n. 18 del 2020 relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (cfr. infra), nonché sull’applicazione analogica dell’art. 83, comma 20, d.l. n. 18 del 2020 in materia di procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (arg. ex comma 21 del medesimo articolo).
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Tali problematiche sono state affrontate dal Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 disciplinata dall’art. 83, d.l. n. 18 del 2020 cumulativamente alla sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Nella circolare si legge inoltre che “laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile”: a tal fine, Agenzia delle Entrate delinea la procedura di gestione del contraddittorio a distanza, privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata:
- indicazione tramite PEC o e-mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza da utilizzare per il contraddittorio, nonché invio della copia del documento di identità e della procura, la seconda qualora non già in possesso dell’ufficio, per l’identificazione del contribuente o del suo difensore;
- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o e-mailche saranno utilizzati per il successivo scambio del file contenente la bozza del verbale;
- invio tramite PEC o e-mail del fileal contribuente o suo rappresentante per la condivisione del file contenente la bozza del verbale per la rilevazione di eventuali errori;
- stampa del filecontenente la bozza del verbale e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo difensore;
- scansione del documento cartaceo sottoscritto e invio all’Ufficio tramite PEC o e-mail, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
- stampa del file contenente la bozza del verbalericevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
- invio via PEC o e-mail al contribuente o al suo difensore del verbale sottoscritto e protocollato.
Nella circolare richiamata Agenzia delle Entrate precisa che la sottoscrizione del file contenente il verbale può avvenire mediante utilizzo della firma digitale ed esprime l’auspicio che l’intera procedura si concluda nello stesso giorno.
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- procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio tramite invito al contribuente ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- procedimento di accertamento di adesione avviato a seguito di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- procedimento di accertamento con adesione per la definizione di altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Nella richiamata circolare Agenzia delle Entrate afferma che non è interessato da sospensione il termine di “venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7” entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
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8. Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
L’art. 67, dl. n. 18 del 2020 va coordinato con l’art. 103 del medesimo decreto, con il quale sono sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data affinché la Pubblica Amministrazione incorra in eventuali ritardi o nella formazione del silenzio-assenso nel periodo di riorganizzazione della propria attività: tale seconda disciplina ha portata residuale, trovando applicazione soltanto con riferimento alle fattispecie non regolate dalla prima.
In base all’art. 103, d.l. n. 18 del 2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
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Detta disciplina consente di garantire la sospensione dei termini procedimentali non soltanto per le attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione, ma anche per quelle realizzate dai contribuenti e dai loro difensori, così risolvendo le problematiche operative concernenti, ad esempio, l’attuazione del contraddittorio endoprocedimentale non soltanto in forma orale, ma anche per iscritto (come nel caso dei chiarimenti ex art. 36 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 o in quelli delle osservazioni e delle richieste ex art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212 e delle deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 Agenzia delle Entrate ha delineato una procedura di gestione del contraddittorio a distanza (su cui supra sub § 7), affermando che tali indicazioni – originariamente espresse con riferimento al procedimento con adesione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – “possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento”.
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Genova, 24 marzo 2020.
Avv. Leda Rita Corrado
(Componente del Dipartimento di Diritto Tributario – Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”)
1Art. 127, d.l. n. 18 del 2020.
2Con un comunicato stampa del 12 marzo 2020 è stata annunciata la direttiva con la quale sono state sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, con la sola eccezione di quelle in imminente scadenza o già sospese in base a espresse previsioni normative.
Con la circolare 11 marzo 2020, n. 73943 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha sospeso l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza (connessi, ad esempio, alla contestazione delle violazioni lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689, dei controlli strumentali e delle attività ispettive antiriciclaggio, mentre le altre attività di polizia economico-finanziaria sono state prioritariamente orientate al contrasto delle condotte più marcatamente illegali e fraudolente nonché dei fenomeni illeciti che abbiano correlazione con l’emergenza sanitaria in atto.
3L’art. 3, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212 (il c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) dispone che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.
(fonte www.fondazioneaiga.eu e www.aiga.it)