Codice della Strada: la Cassazione conferma i termini differenziati tra opposizioni recuperatorie e opposizioni all’esecuzione (nota a Cass. 22094/2019)
Nell’ordinanza n. 22094 del 2019 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, per stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c.”.
(Cass., sez. II civ., 4 settembre 2019 (ord.), n. 22094)
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