Esecuzione esattoriale: le opposizioni recuperatorie devono essere proposte al giudice tributario nei termini previsti dal rito (nota a Cass. 11900/2019)
In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/18, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57, d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’art. 615 c.p.c. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni c.d. “recuperatorie”, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto.
(Cass., sez. VI civ., 7 maggio 2019, n. 11900)
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