Riscossione: la responsabilità solidale del sostituito scatta solo per le ritenute d’acconto versate dal sostituto (nota a Cass. SSUU 10378/2019)
Nella sentenza n. 10378/19 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».
(Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2019, n. 10378)
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