201607.14
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IMU e TASI: scatta la doppia esenzione per l’abitazione principale se i coniugi risiedono in comuni diversi

Commiss. Trib. Prov. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-07-2016, n. 605

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

SECONDA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

CHIAPPANI ANTONIO – Presidente e Relatore

BELLOTTI PIER LUIGI – Giudice

PORTIERI GIANMICHELE – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 1284/2015

spedito il 12/11/2015

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2012

contro:

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

P.ZZA GARIBALDI N.25 25080 MANERBA DEL GARDA

difeso da:

(Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

– sul ricorso n. 1285/2015

spedito il 12/11/2015

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2013

contro:

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

P.ZZA GARIBALDI N.25 25080 MANERBA DEL GARDA

difeso da:

(Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

– sul ricorso n. 1287/2015

spedito il 12/11/2015

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2014

contro:

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

P.ZZA GARIBALDI N.25 25080 MANERBA DEL GARDA

difeso da:

(Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

– sul ricorso n. 1288/2015

spedito il 12/11/2015

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2014

contro:

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

P.ZZA GARIBALDI N.25 25080 MANERBA DEL GARDA

difeso da:

(Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con separati ricorsi, (omissis) impugnava gli avvisi di accertamento n.(…), n.(…), n.(…), nonché n. (…), relativi all’imposta municipale sugli immobili per gli anni 2012, 2013 e 2014 ed alla TASI per il 2014, con i quali accertamenti il Comune di Manerba d/Garda (Bs) richiedeva il pagamento dell’imposta dovuta, non riconoscendo l’applicazione dell’agevolazione prevista in presenza di ‘abitazione principale’, come preteso dalla ricorrente, la quale assume di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nel Comune di Manerba d/Garda, mentre il marito ha residenza e dimora in altro e diverso Comune (Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia), usufruendo anch’egli dell’agevolazione relativa ad “abitazione principale”.

Deduceva la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, II comma, del D.L. n. 201 del 2011, che prevede l’esenzione d’imposta per “abitazione principale” relativamente all’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con la sola eccezione costituita dal caso (diverso da quello che ci occupa) in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili diversi ricompresi nel medesimo territorio comunale, nel qual caso l’agevolazione si applica ad uno solo degli immobili.

Concludeva richiedendo venga dichiarata l’illegittimità degli avvisi impugnati e venga ordinata la restituzione delle somme già versate dalla ricorrente.

Costituendosi in giudizio, il Comune ribadiva la legittimità delle riprese fiscali, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, avendo la parte già provveduto al pagamento delle somme richieste dal Comune, rilevando, nel merito, l’impossibilità di qualificare, ai fini IMU/TASI, come “abitazione principale” l’immobile della ricorrente, il cui nucleo familiare già godeva di tale esenzione in relazione all’immobile posseduto dal marito della ricorrente ed ubicato in altrco Comune.

Concludeva per l’inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi.

I ricorsi venivano stati riuniti per la loro trattazione unitaria.

Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il pagamento del tributo prima dello scadere dei termini per l’impugnazione non può di per sé essere valutato come acquiescenza, posto che tale pagamento può essere stato eseguito pro bono pacis, per evitare ulteriori spese, sanzioni ed interessi, ovvero per evitare il recupero coattivo da parte dell’Ente o evitare il discredito collegato alle procedure di recupero coattivo. Il pagamento del tributo, rileviamo, non può certo comprimere il diritto soggettivo del contribuente all’impugnazione dell’atto impositivo che egli ritenga illegittimo.

All’esito dell’udienza di discussione, valuta poi poi la Commissione come accoglibili i ricorsi riuniti, ritenendo che, ricorrendo le due condizioni previste dalla norma sopra indicata, vale a dire la “dimora abituale” e la “residenza anagrafica” del nucleo familiare, l’esenzione dell’immobile dall’imposizione IMU/TASI non possa essere contestata.

In tal senso orienta innanzitutto l’interpretazione letterale della norma che non esclude la possibilità di più ‘abitazioni principali’ del nucleo familiare (per esempio per esigenze lavorative dei due coniugi), con la sola e comprensibile eccezione che tali abitazioni non siano ricomprese nel medesimo territorio comunale e questo per evitare l’ingiustificata duplicazione del beneficio.

Né si ritiene possibile dare un’interpretazione estensiva all’eccezione, tale da far ricomprendere nella esclusione dal beneficio anche le ‘abitazioni principali’ poste in comuni diversi.

L’interpretazione qui seguita è avvalorata poi dall’intervento (in Telefisco 2014) del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia sullo specifico problema dell’esenzione nel caso di ‘abitazioni principali’, laddove si ribadisce testualmente che “l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi”, interpretazione ribadita dal Ministero stesso con circolare 3/DF del 18 maggio 2012, in cui si afferma che il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’ ‘abitazione principale’ e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ICI.

Con riferimento al problema specifico oggetto della presente causa, si legge nella circolare che “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

Neppure può ritenersi contradditoria la circostanza che, con riferimento a possibili due “abitazioni principali”, la legge faccia riferimento ad un (unico) ‘nucleo familiare’.

Anche qui, bisogna chiarire cosa si intenda per ‘nucleo familiare’.

Un ‘nucleo familiare’, osserviamo, designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale o una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento…). In pratica fanno parte del ‘nucleo familiare’ i soggetti componenti la ‘famiglia anagrafica’ ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, norma che chiarisce che agli effetti anagrafici, per famiglia si intende una serie di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che “una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

Se così è, ciascun coniuge può costituire una sua distinta ‘famiglia anagrafica” nell’ambito di comuni diversi.

L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI, ne concludiamo, é che alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come ‘abitazione principale’ corrisponda anche il dato sostanziale della ‘abitualità’ della dimora presso quella abitazione.

In pratica la dimora non deve essere figurativa, ma reale, quindi ‘abituale’. Questo costituisce il vero dato scriminante e che deve essere oggetto di prova: l’abitualità della dimora.

Nel caso che ci occupa il Comune non ha contestato l’assunto della ricorrente di risiedere abitualmente nell’abitazione di Manerba d/Garda, né è stata fornita prova contraria sul punto.

Ne deriva la valutazione da parte di questa Commissione della sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni per l’ottenimento dell’esenzione IMU/TASI e, quindi, l’accoglimento dei ricorsi riuniti.

Ritiene infine la Commissione, in ragione della natura e problematicità della controversia, di dover compensare le spese di causa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Brescia il 14 luglio 2016