IVA: la società extra UE che acquista beni tramite rappresentante fiscale in Italia non può cedere beni direttamente dall’estero (nota a Cass. SSUU 3872/2018)
Nella sentenza n. 3872/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che il contribuente non residente, una volta avvalsosi del rappresentante fiscale nominato ex art. 17, d.p.r. n. 633/1972 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18/2010, con le quali il meccanismo dell’inversione contabile è stato reso obbligatorio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetto non residente, pur se identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, in favore di soggetto passivo residente e stabilito nel territorio nazionale, il quale deve assolvere l’imposta mediante emissione di autofattura) per l’acquisto di beni costituente il primo segmento di una complessa ma oggettivamente unitaria operazione economica, e quindi optato, in ordine a questa, per l’applicazione dell’IVA secondo il regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge), in relazione ad altri atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione, attuandone in tal modo un artificioso frazionamento.
(Cass., sez. unite civ., 16 febbraio 2018, n. 3872)
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