Cass., sez. III pen., 22 gennaio 2018, n. 2418 (testo)
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 novembre 2017 – 22 gennaio 2018, n. 2418
Presidente Savani – Relatore Di Stasi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 20/06/2017, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento di istanza di riesame proposta nell’interesse di B.L. – indagato del delitto di cui all’art. 416 commi 1, 2 e 5 cod.pen. in relazione all’art. 40 comma 1 lett. c) e comma 4 del d.lgs n. 504/1995 nonché del delitto di cui all’art. 483 cod.pen. – perché si associava con altri coindagati, quale principale fornitore di gasolio, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di gasolio, in particolare sottraendo gasolio agricolo all’accertamento o al pagamento dell’accisa, destinandolo ad usi soggetti a maggiore imposta, per quantità superiori ai 2.000 chilogrammi, avvalendosi per lo scopo dell’utilizzo di false documentazioni (DAS e fatture) realizzate mediante l’indicazione di luoghi di destinazione fittizi, coincidenti con ignare società operanti nel settore della vendita di prodotti petroliferi – e gravato da ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 25.5.2017 – annullava l’ordinanza applicativa della misura cautelare e ordinava l’immediata liberazione del B. .
Il Tribunale del riesame riteneva che il reato di cui all’art. 40 comma 4 d.lvo n. 504/1995, in ordine al quale erano state autorizzate le intercettazioni, non poteva essere ricondotto nella previsione di cui all’art. 266 comma 2 lett. e) cod.proc.pen. non rinvenendosi nel Testo Uniche sulle Accise, dopo le modifiche apportate dal d.lgs 48/2010, alcuna disposizione normativa che espressamente considerasse di contrabbando anche i prodotti energetici, carburanti e oli minerali sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa; rilevava, quindi, l’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, che costituivano il maggior supporto indiziario giustificativo della misura cautelare e, effettuata la cd prova di resistenza, riteneva che le restanti emergenze indiziarie (sequestri di prodotti petroliferi per complessivi litri 141.682 e conclamata falsità dei documenti di accompagnamento-DAS) non raggiungevano la soglia della gravità indiziaria prevista dall’art. 273 cod.proc.pen. in ordine alla contestazione cautelare di cui all’art. 416 cod.pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando con un unico complesso motivo l’inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 40 d.lgs n. 504/1995 e correlato vizio di motivazione.
Contesta, con una prima doglianza, la ritenuta non sussumibilità del reato di cui all’art. 40 d.lgs n. 504/1995 nella fattispecie di contrabbando, esponendo come l’accisa – imposta di fabbricazione o produzione – costituisca un tributo che colpisce determinati prodotti industriali nel momento in cui escono dal loro circuito produttivo; rimarca che la giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alle modifiche apportate al predetto testo normativo dal d.lgs 48/2010, pur non potendo l’accisa essere ricompresa nei diritti di confine, è costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di contrabbando in tutti i casi in cui dal comportamento doloso del trasgressore sia derivata la sottrazione delle merci al pagamento dell’IVA e dell’accisa, configurando un rapporto di specialità tra il Testo Unico Accise ed il Testo Unico della Legge Doganale; richiama il dato testuale dell’art. 44 del d.lgs 504/95, che prevede che i beni utilizzati per commettere il reato di cui al precedente art 40 siano soggetti a confisca, secondo le norme vigenti in materia doganale.
Con una seconda doglianza, lamenta che il Tribunale dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche in quanto autorizzate in relazione al reato di cui all’art. 40, comma 4 d.lgs 504/95, sulla base di una erronea interpretazione del dato normativo; pone, quindi, le questioni problematiche se il Giudice per le indagini preliminari possa autorizzare le intercettazioni per una fattispecie diversa ed ulteriore evincibile dalla descrizione dei fatti rilevabile dagli atti prodotti ovvero se siano utilizzabili i risultati di intercettazioni disposte per un titolo di reato che le consenta qualora all’esito delle indagini i fatti accertati integrino una fattispecie che non le avrebbe consentite.
Con una terza doglianza, contesta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame in ordine alla valenza della prova di resistenza, in quanto fondata su argomentazioni carenti, illogiche e contraddittorie; in particolare, il Tribunale aveva omesso di valutare le ulteriori emerge investigative costituite dall’attività di osservazione degli organi di polizia giudiziaria e la personalità dell’indagato; inoltre la motivazione esposta si poneva in contraddizione con la motivazione di altra ordinanza dello stesso Tribunale del 15.6.2017 che, in relazione ad altro coindagato (R.L. ), aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente degli ulteriori motivi proposti.
2. Questa Suprema Corte ha già affermato che l’autorizzazione alle intercettazioni ai sensi dell’art. 266 cod.proc.pen. è consentita per il reato di contrabbando, nel quale deve comprendersi anche quello previsto dal d.lgs. n. 504 del 1995, art. 43, in quanto consistente nella sottrazione di alcol all’accertamento ed al pagamento dell’accisa.
Si è osservato, da una parte, che il tratto caratteristico del contrabbando come si desume dal d.P.R. n.43 del 1973, art. 292 – è la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti; dall’altra, che per accisa si intende “l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo” (d.lgs. n. 504 del 1995, art. 1, comma 2, lett. b) e che non sono rilevanti sul punto le modificazioni dell’art. citato introdotte dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. a) – a seguito delle quali l’accisa continua ad essere definita come “imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche”-, considerato, da un lato, che il predetto articolo, anche a seguito delle introdotte modifiche, individua analiticamente le ipotesi dell’imposta dovuta all’importazione e, dall’altro, che il d.lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 4, continua a disporre che “L’alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena…” e che in materia di confisca si applicano, ai sensi dell’art. 44 le disposizioni legislative vigenti in materia doganale (Sez. 3, n.38024 del 20/06/2013, Rv.257684; Sez.3, n.38430 del 9/07/2008, Rv. 241274, non massimata sul punto).
Tale principio, condiviso dal Collegio, trova applicazione per identità di ratio anche nel caso in esame nel quale le intercettazioni sono state autorizzate in relazione al reato di cui 40 d.lgs n. 504/1995 consistente anch’esso nella sottrazione di prodotti (oli minerali, soggetti ad accisa ed indicati nell’art. 21 del predetto decreto) all’accertamento o al pagamento dell’accisa.
In tale disposizione il legislatore ha riunito tutte le condotte illecite aventi ad oggetto gli oli minerali, in precedenza contenuti in numerosi testi di legge (artt. 9, 10, 11, 12 e 14 d.l. n. 271/1957 – art 20 legge 31 dicembre 1962 n. 1852 – art 6 d.l. n. 46/1976 – artt. 22 e 23 r.d.l. n. 334/1939), inserendole nel più ampio contesto del Testo Unico adottato con il d.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 che ha riprodotto, con un’attenta opera di coordinamento, le principali fattispecie costituenti il sistema sanzionatorio in materia di imposte sulla produzione e sui consumi degli alcoli e degli oli minerali.
La norma punisce, quindi, una serie di condotte, tutte accomunate dalla finalità di sottrarre il prodotto all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, e precisamente, secondo quanto si legga al primo comma, la condotta di “chiunque”: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae, con qualsiasi mezzo, i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti a imposta o a maggior imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Si tratta di meccanismi fraudolenti utilizzati per evadere l’accisa ed immettere, su un mercato parallelo a quello legale, quantità di prodotto petrolifero.
Del resto la stessa formulazione dell’art. 266 lett. e) cod.proc.pen. si riferisce genericamente a “delitti di contrabbando” e, sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, il termine contrabbando indica il delitto che si commette nella produzione e nel movimento di merci.
La voce contrabbando, nell’ordinamento giuridico italiano, è sempre stata tendenzialmente orientata ad indicare l’offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori: cioè, il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e di consumo.
La nozione di contrabbando, quindi, attiene sia a forme di evasione (di violazione delle legge finanziarie impositive di dazi sulle merci estere, nonché di divieti di entrata e di uscita delle stesse nel e dal territorio nazionale) che accedono al contrabbando doganale estero sia a forme di evasione di altri tributi previsti da leggi finanziarie non doganali, come le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, le imposte comunali di consumo, che si sostanziano in condotte fraudolente relative ai dazi interni di consumo nonché ai monopoli di stato, il cd di contrabbando interno.
Giova anche ricordare che questa Suprema Corte aveva già chiarito, sia pure a fini diversi, che la sottrazione al pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli minerali costituiva contrabbando interno (cfr Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 17/07/1990, Rv. 184942, con riferimento ad analoga disposizione della pregressa normativa di cui al r.d.l. 28.2.1939 n. 334, art. 23).
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: è ammissibile, ai sensi dell’art. 266 lett. e), cod. proc. pen., l’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1955, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando.
3. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni ulteriore doglianza, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione misure cautelari personali.