201702.23
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Comm. trib. prov. Genova, sez. IV, 23 febbraio 2017, n. 346 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

GHIGLIAZZA ANTONIO – Presidente

BOZZANO GIANCARLO – Relatore

GIUSTI GIUSEPPE – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 1977/2015

depositato il 04/11/2015

– avverso INV. PAGAMENTO n. (…) DEL 5.8.2015 TRIB.ERARIALI 2015

contro:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA

– avverso INV. PAGAMENTO n. (…) DEL 5.8.2015 TRIB.ERARIALI 2015

contro:

MINISTERO EC. E FINANZE C/O AVVOCATURA DISTR.STATO GENOVA

– avverso INV. PAGAMENTO n. (…) DEL 5.8.2015 TRIB.ERARIALI 2015

contro:

TRIBUNALE AMM.VO REG. LIGURIA

SEGRETARIATO GEN.LE C/O AVVOCATURA DISTR.LE DELLO STATO

VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16129 GENOVA

proposto dai ricorrenti:

(…)

difeso da:

ANSELMI DANIELA

VIA CORSICA 19/10 16100 GENOVA GE

difeso da:

VACCARO CATERINA

VIA CORSICA 19/10 16100 GENOVA GE

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 04/11/2015 la (…), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante (…), rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniela Anseimi e Caterina Vaccaro elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via Corsica 19/10 impugnava la nota a firma del Segretario Generale del TAR Liguria (…) del 05/08/2015, trasmessa a mezzo PEC al domicilio eletto dalla Società ricorrente in data 06/08/2015 avente ad oggetto “Contributo unificato – Invito al pagamento, ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i”; contestualmente impugnava la nota a firma del Segretario Generale del TAR Liguria prot. n. (…) del 23/10/2015, trasmessa a mezzo PEC al domicilio eletto dalla Società ricorrente in data 26/10/2015 avente ad oggetto “Nota di risposta deduzione ex art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997”.

Con il primo atto impugnato veniva richiesto il Contributo unificato,ammontante ad Euro. 6000,00 concernente il deposito di motivi aggiunti alla causa principale mentre il secondo rispondeva a deduzioni avanzate dalla ricorrente richiedenti l’annullamento della richiesta primaria.

Premetteva la ricorrente:

1) (…) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per chiedere l’annullamento, in parte qua, del Bando di Gara, del Disciplinare, del Capitolato Speciale e allegati relativi all’appalto pubblico indetto dalla Regione Liguria -Stazione Unica Appaltante Regionale- per conto del Comune di Bordighera, per l’affidamento del servizio di igiene ambientale.

Gli atti di gara, infatti, richiedevano il possesso di alcuni stringenti requisiti che impedivano alla Società ricorrente la partecipazione all’appalto e ciò in netto contrasto con il noto principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

2)Il ricorso veniva notificato dalla (…) alle amministrazioni interessate in data 10 aprile 2015 e veniva depositato presso l’Ufficio Accettazione Ricorsi del TAR Liguria in data 15 aprile 2015.

Al momento del deposito del ricorso la Società ricorrente depositava l’apposito contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis, lett. d) del D.P.R. n. 115 del 2002.

Trattandosi di un appalto avente un importo a base di gara superiore ad Euro (…), il valore del contributo unificato depositato dalla ricorrente ammontava ad Euro (…).

3) Successivamente, e più precisamente in data 19/05/2015, la Società ricorrente notificava all’Amministrazione un atto di motivi aggiunti con il quale veniva impugnata la nota di chiarimenti della Regione Liguria prot. n. (…) del 20/04/2015 in risposta ai quesiti formulati dalla ricorrente circa alcuni requisiti tecnici richiesti dagli atti di gara ed, altresì, alcuni specifici allegati al Capitolato Speciale (che, come detto, erano già stati impugnati in via generale con il ricorso introduttivo).

Scopo di tale atto di motivi aggiunti era quello di eccepire ulteriori motivi circa l’illegittimità degli atti di gara impugnati con il ricorso introduttivo, motivi dei quali la ricorrente era venuta a conoscenza solo nel momento in cui aveva ricevuto la su menzionata nota di chiarimenti della Regione.

In buona sostanza, con tale atto la Società ricorrente impugnava provvedimenti rientranti nell’ambito della medesima procedura di gara e, pertanto, della medesima domanda introdotta con il ricorso.

I chiarimenti della Regione impugnati dalla ricorrente con i motivi aggiunti, infatti, contenevano semplicemente delle specificazioni in merito ai requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara (quest’ultimi già impugnati con il ricorso introduttivo) lesivi anch’essi del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Al momento del deposito dell’atto di motivi aggiunti, avvenuto in data 29/05/2015, la Società ricorrente nulla versava a titolo di contributo unificato considerato che con l’atto in questione non veniva proposto un nuovo ricorso ma venivano introdotti solo nuovi motivi relativi alla medesima domanda (ossia l’annullamento in parte qua del bando, del disciplinare e del capitolato speciale).

Dopo questa premessa descrittiva dell’iter giudiziale della causa dalla quale è scaturito l’atto qui impugnato la ricorrente fa un’ampia disamina della normativa di riferimento in materia di contributo unificato nel processo amministrativo che nella fattispecie è l’art. 13 commi 6 bis e 6 bis 1 del T.U. 115/2002. Descrive quindi l’iter processuale della causa conclusasi in data 27/8/2015 con l’annullamento della gara che in sostanza era il petitum della parte ricorrente.

Fatte queste premesse la ricorrente eccepiva:

la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 13 commi 6 bis e 6 bis 1 del T.U. n. 115/2002;

la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 13 comma 6 bis 1 e 14 del T.U n. 115/2002;

la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 3,24,53,e 113 della Costituzione.

In via subordinata eccepiva la tardività della richiesta primaria ex .art. 248, comma 1 del citato TU n. 115/2002.

Concludeva chiedendo l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione degli effetti degli stessi con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria con memoria depositata il 22/3/2016 con la quale contestava puntualmente le avverse doglianze, ribadiva la perfetta liceità del proprio operato e concludeva chiedendo sia il rigetto del ricorso sia il rigetto di sospensione cautelare avanzata contestualmente al ricorso.

All’udienza del 15/12/2015 questo Collegio respingeva l’istanza di sospensione avanzata contestualmente al ricorso.

Il ricorso è fondato e merita essere accolto.

Osserva infatti questo Collegio che non ha pregio l’eccezione avanzata al riguardo la tardività della richiesta primaria ex .art. 248, comma 1 del citato TU n. 115/2002 in quanto il termine in essa indicato non è perentorio.

Ha invece fondamento la doglianza espressa al riguardo della la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 13 commi 6 bis e 6 bis 1 del T.U. n. 115/2002 in quanto da un attento esame dell’iter della causa intentata dalla ricorrente davanti al TAR Liguria si evince che .col deposito dei motivi aggiunti la ricorrente impugnava provvedimenti rientranti nell’ambito della medesima procedura di gara e, pertanto, della medesima domanda introdotta con il ricorso.

I chiarimenti della Regione impugnati dalla ricorrente con i motivi aggiunti, infatti, contenevano semplicemente delle specificazioni in merito ai requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara (quest’ultimi già impugnati con il ricorso introduttivo) lesivi anch’essi del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Ritiene questo Collegio che in detta fattispecie il deposito di motivi aggiunti (il cui scopo era pur sempre l’annullamento del bando di gara come richiesto in prima istanza) non costituiscano un notevole allargamento della domanda primitiva e pertanto non debba essere versato un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13 commi 6 bis e 6 bis 1 del T.U. n. 115/2002. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea V,6/10/2015in C-61/14 come affermato dal Tar Sicilia Catania Sez. IV n.2840 del 3/12/2015.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nello stesso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla i due atti impugnati. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in (…) ai quali debbono essere aggiunti gli oneri di Legge ed il contributo unificato versato dalla ricorrente all’instaurazione del giudizio.

Genova il 4 maggio 2016.