Cass., sez. VI civ. – T, 17 marzo 2016, n. 5360 (testo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25238-2014 proposto da:
M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAIMONDO UMBERTO, CARMELA CARELLA, NICOLA RAIMONDO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 584/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 18/02/2014, depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle entrate di Bari notificava a M.O. un accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF per l’anno di imposta 2006 sulla base del reddito determinato in via sintetica.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice tributario sostenendone la nullità sotto diversi profili, fra i quali l’inesistenza di un atto di delega da parte del titolare dell’Ufficio al soggetto che aveva firmato l’atto. La CTP di Bari accoglieva il ricorso con sentenza riformata dalla CTR della Puglia n.584/2014/02, depositata l’11.3.2014.
Secondo il giudice di appello il potere spettante al funzionario delegato a rappresentare l’ente prescinde dall’esistenza di un atto di designazione che, se emesso, è atto interno che non deve essere esibito a terzi o al giudice. Nel caso concreto non era sta contestata la qualifica del funzionario dell’ufficio, ma unicamente l’inesistenza di un atto di delega del titolare dell’ufficio. Nel merito evidenziava che la certificazione bancaria, oltre a non essere stata legittimamente introdotta nel processo in quanto non allegata ad un atto ufficialmente depositato in cancelleria, era del tutto inidonea a dimostrare la destinazione delle somme ivi risultanti al mantenimento dell’automezzo e dell’abitazione principale indicati dal contribuente nel questionario dallo stesso compilato. Il contribuente, in definitiva, non aveva offerto alcun elemento per smentire la presunzione di legge, essendosi limitato a elencare le spese di manutenzione auto e dell’abitazione principale, erroneamente confrontandole con la capacità reddituale induttivamente determinata in base ai coefficienti di redditività. L’atto impugnato non era dunque carente di motivazione era da considerare pienamente legittimo.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La ricorrente ha pure depositato memoria.
Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 in relazione alla questione della nullità dell’atto per mancanza della delega rilasciata al soggetto che aveva firmato l’atto impugnato, mai prodotta in atti, la CTR aveva disatteso la giurisprudenza di questa Corte che addossa sull’ufficio l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, l’esistenza della delega stessa.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c..
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, gravava sull’Ufficio l’onere di provare l’esistenza della delega.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6. Ai fini del superamento della presunzione nascente dall’accertamento redatto sulla base di coefficienti parametrici alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e sufficiente la dimostrazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte idonei a dimostrare il maggior reddito determinato sinteticamente. Pertanto, la dimostrata disponibilità di somme al 31.12.2005 era tale da vincere la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato rispetto alle spese per l’acquisto e mantenimento dell’automezzo e dell’abitazione principale. L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso rilevando, quanto al primo, che la questione relativa alla nullità dell’alto per assenza di delega era stata tardivamente proposta dopo la proposizione del ricorso in primo grado e che la stessa, rigettata dalla CTP, non poteva essere riesaminata dalla CTR in quanto motivo nuovo.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Quanto al primo, in rito occorre evidenziare che il giudice di primo grado ritenne che l’eccezione di nullità dell’atto per mancanza di delega era stata tardivamente sollevata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio di appello la parte contribuente- in quella fase appellata- aveva riproposto la relativa eccezione di nullità dell’atto e la CTR, esaminandola nel merito- e dunque ritenendola implicitamente tempestivamente proposta- l’aveva disattesa. Rispetto a tale situazione l’Agenzia delle entrate non ha proposto ricorso incidentale volto ad impugnare la statuizione del giudice di appello che aveva ritenuto di esaminare nel merito l’eccezione di nullità, sicchè la stessa non può più essere messa in discussione in questa sede quanto alla ormai accertata- sia pure per implicito- ritualità.
Per quel che riguarda, invece, il merito, la prima e la seconda censura sono entrambe manifestamente fondate.
Questa Corte ha più volte sostenuto che, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 comma 1, lett. a) e b) è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 14626/00). Più di recente questa Corte ha confermato tali principi ritenendo che “L’avviso di accertamento è nullo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poichè il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”(Cass. n. 17400/12) – cfr. Cass. n. 18758/14-.
La CTR non si è attenuta a tali principi, affermando la non necessità del deposito dell’atto di delega da parte del titolare dell’ufficio fiscale espressamente contestato dalla parte contribuente.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La parte contribuente non ha infatti impugnato la statuizione con la quale la CTR ha ritenuto che la produzione della certificazione bancaria non era stata legittimamente introdotta nel processo.
Tale affermazione, implicante l’inammissibilità della produzione documentale, è stata poi affiancata dalla valutazione in ordine al la inidoneità della stessa a vincere la presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Tanto consente di ritenere inammissibile la censura relativa alla decisione del giudice di appello concernente l’idoneità della certificazione bancaria a superare la presunzione anzidetta. Ed infatti, questa Corte non ha mancato di rilevare, sia pure con riguardo al processo civile- che pure si applica al rito tributario in via residuale, che ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli, semprechè la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione – cfr. Cass. n. 4822 del 30/05/1997-.
Ora, nel caso di specie l’Ufficio aveva espressamente evidenziato l’assenza di produzione documentale nel corso del giudizio – cfr. pag. 4 righi 1 e 2 della sentenza impugnata – Da ciò la necessità della parte ricorrente di impugnare la decisione del giudice di merito che si era ormai spogliato della potestas iudicandi per effetto della pronuncia di inammissibilità in rito della prova – v. Cass., 12 marzo 2012, n. 3927-.
Sulla base di tali considerazioni, essendo passata in giudicato la statuizione concernente la ritualità della produzione, la censura concernente gli effetti prodotti dalla certificazione bancaria irritualmente acquisita è inammissibile.
In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie i primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2016